
LINEE GUIDA PER AZIENDE/ENTI CHE OSPITANO STUDENTI
La Regione Veneto ha messo a disposizione le linee di indirizzo redatte dal SiRVeSS a supporto degli istituiti scolastici e dei soggetti ospitanti per l'inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.
Le convenzioni tra Istituti scolastici e Aziende dovranno prevedere e richiedere integrazioni dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, per poter assicurare la tutela dello studente.
Chi ha ospitato recentemente degli studenti nella propria azienda, avrà notato che nelle convenzioni vengono richieste documentazioni ulteriori per poter attivare il periodo di tirocinio, PCTO (Percorso per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento), alternanza scuola lavoro.
Qui alcuni punti rilevanti:
Che modifiche devo fare al DVR per attivare un PCTO
DOCUMENTO VALUTAIZONE DEI RISCHI. Nel DVR il soggetto ospitante dovrà indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato.
Il dvr deve essere redatto tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità; attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; movimentazione manuale dei carichi; sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi e strumenti; pianificazione dei processi di lavoro e loro interazione sull’organizzazione del lavoro; situazione della formazione e dell’informazione degli studenti.
Quale formazione informazione e addestramento garantire per poter ospitare uno studente in azienda
La formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.
Il soggetto ospitante deve altresì provvedere a fornire allo studente l’informazione ex art. 36 del DLgs 81/2008 in merito alla propria organizzazione per la salute e la sicurezza (rischi, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta anti-incendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc).
Il soggetto ospitante deve garantire l’addestramento dello studente all’uso, qualora previsto, di attrezzature, macchine, sostanze e DPI, da esso forniti, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 5, e dell’art. 77, commi 4 e 5, del DLgs 81/2008, come modificato dalla L 215/2021.
Che DPI devo consegnare allo studente che sta facendo alternanza scuola lavoro
Si ritiene utile che il soggetto ospitante ricordi allo studente e, in caso di minori, ai genitori (o ai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale del minore, ai sensi della normativa vigente) i principali obblighi e divieti del lavoratore in materia di salute e sicurezza, derivanti dall’art. 20 del DLgs 81/2008 e da altre previsioni normative applicabili (vedi documento completo).
Per quanto riguarda i DPI è compito del soggetto ospitante definire, in base al proprio DVR, se lo studente in PCTO debba indossare i DPI durante l’attività, e in tal caso dovrà fornirglieli. Come per gli altri lavoratori, i soggetti ospitanti dovranno quindi dare evidenza dell’avvenuta consegna, addestramento e informazioni relative alle modalità di tenuta e riconsegna. Nella convenzione, devono essere indicati la tipologia di DPI consegnati e le modalità di custodia degli stessi.
Devo fare la visita medica agli studenti alternanza scuola lavoro o PCTO?
L’obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti va verificato caso per caso in relazione al DVR del soggetto ospitante. È importante, quindi, che il soggetto ospitante analizzi i rischi gli studenti in PCTO (mansioni possibili, valutazione dei rischi che potrebbero far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria), come illustrato nella scheda allegata. Se in base a tale valutazione dovesse risultare che le attività svolte dallo studente sono soggette a sorveglianza sanitaria, rientra tra gli obblighi del Medico Competente del soggetto ospitante effettuare la sorveglianza sanitaria, dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e ha definito il protocollo sanitario.
Tuttavia si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza i PCTO nel triennio, e per la tipologia di compiti che vengono assegnati allo studente, verosimilmente l’attività lavorativa svolta in PCTO non determina il superamento dei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l’obbligo della sorveglianza
sanitaria (art. 41 del DLgs 81/2008).
Siamo a disposizione per integrazione di informazioni o documentale, o per un semplice confronto. I nostri contatti:
Marco: 3349671275 – sicurezza@formazionearmonia.com
Per chi volesse approfondire, al link qui sotto le Linee di indirizzo redatte dal SiRVeSS a supporto degli istituti scolastici e dei soggetti ospitanti per l’inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

GESTIONE ANTINCENDIO IN AZIENDA: NUOVI DECRETI DA CONSIDERARE
DM 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” entrato in vigore il 25 Settembre 2022 (articolo 4 entra in vigore 25/09/23)
DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” entrato in vigore il 4 ottobre 2022
DM 3 settembre 2022 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” entrato in vigore il 29 ottobre 2022
DM 1 Settembre 2021 – Controlli e manutenzione sistemi di sicurezza antincendio
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Il DM composto da 6 articoli e 2 allegati, definisce:
1) le modalità degli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio che andranno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto.
2) la nuova figura del tecnico manutentore qualificato, definito come persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II del presente decreto. Tale qualifica, è ottenibile attraverso un percorso formativo che si conclude con un esame finale.
DM 2 Settembre 2021 – Gestione antincendio
Il nuovo Decreto composto da 8 articoli e 5 allegati, introduce le seguenti novità:
1) Designazione, formazione, abilitazione addetti antincendio
Al fine di stabilire l’organizzazione delle attività formative degli addetti alla prevenzione incendi, il nuovo Decreto individua la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:
Corsi di formazione
-Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore
-Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
-Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
Corsi di aggiornamento
-Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
-Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
-Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
Modalità formative
– Viene introdotto la periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento.
– Consente l’utilizzo delle metodologie di apprendimento interattive FAD di tipo sincrono, per lo svolgimento dei corsi(for e agg), limitatamente alla parte teorica.
– Introduce la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione. Tali requisiti, sono ottenibili attraverso un percorso formativo che si conclude con un esame finale.
2) Piano di emergenza
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non sia valutata più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Art. 2 obbligo per il Datore di Lavoro di predisporre un piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/2011.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs 81/08.
Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 19 ottobre 2021 la circolare DCPREV prot. n. 15472 recante “DM 02/09/2021 – Primi chiarimenti”. L’articolo 2 regola l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio di incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati nei citati Allegati I e II, specificando l’obbligo di predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:
a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato).
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art.29, comma 5 del decreto legislativo n.81 del 2008 e possono sostanziarsi in misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
I contenuti del piano di emergenza sono esplicitati nell’Allegato II.
Il decreto prevede che, nel piano di emergenza, siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
DM 3 Settembre 2021 - Criteri di valutazione rischio incendio - "Mini-codice"
La valutazione dei rischi di incendio dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto stesso e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove richiesta). Vengono delineate 3 situazioni diverse:
-per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica, la valutazione viene gestita tramite la stessa regola tecnica e/o in accordo con il D.P.R. 151/2011
-per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, la valutazione può essere elaborata con le linee guida previste dal “minicodice”;
-per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio, viene applicato il codice di prevenzioni incendi del 3 agosto 2015.
Si definiscono attività “a basso rischio incendio” quelle che rispettano i seguenti punti:
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;
- non è presente una regola tecnica verticale di riferimento.
Considerato il fatto che i nuovi adempimenti riguardano TUTTE le aziende, le valutazioni specifiche verranno programmate gradualmente, in base alle richieste che riceveremo. È prevista una promozione per le prime 20 attivazioni. Scriveteci a consulenza.armoniaservizi@gmail.com!

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
Queste certificati certificano le aziende, aiutano ad prevenire e diminuire i rischi sull’lavoro come: infortuni e malattie personali.
Inoltre aiuta l’ambiente cercando di ridurre gli impatti ambientali.

LAVORO NOTTURNO: NORMATIVA E DEFINIZIONI
Rischi salute e sicurezza nel lavoro notturno e sorveglianza sanitaria
Si definisce lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno (Nota INL n. 1050/2020). Sono circa 3 milioni i lavoratori italiani che svolgono lavoro notturno. Il lavoro notturno è un fenomeno in crescita in quanto molte attività richiedono oggi una turnazione di lavoro sul periodo notturno.
Rischi salute e sicurezza nel lavoro notturno
Le alterazioni del ciclo sonno veglia hanno degli effetti negativi di lungo periodo sull’organismo dei lavoratori, come un maggior rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche, che aumenta in modo proporzionale al numero di anni spesi adottando ritmi sfasati.
Questo tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo di 8 ore diurne, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ritmi di lavoro irregolari per periodicità. Se paragonati con individui che lavorano le tipiche 8 ore diurne, i soggetti che lavorano a turni, hanno un maggiore rischio di problemi di salute.
Il lavoro a turni, soprattutto se comprende turni notturni, rappresenta una condizione di stress per l’organismo perché va a sconvolgere il normale ritmo del ciclo sonno/veglia inducendo cambiamenti nella normale variabilità circadiana delle funzioni biologiche come per esempio: la temperatura corporea, la produzione di urina, la secrezione di alcuni ormoni. Il lavoratore lamenta quindi stanchezza, svogliatezza, apatia e a lungo andare può avere ripercussioni vere e proprie sulla salute. In particolare a breve termine si può andare incontro a:
- disturbi del sonno (i più comuni);
- problemi digestivi;
- stress;
- aumento di peso.
Sul lungo periodo inoltre il lavoratore a turni può andare incontro a: malattie dell’apparato gastroenterico; effetti sulla sfera psicoaffettiva; malattie cardiovascolari.
Relativamente agli infortuni, le professioni maggiormente esposte al rischio di infortunio, gli autisti risultano maggiormente soggetti (incidenza pari al 6,4% del totale), seguiti da infermieri (5,2%), guardie giurate (4,8%) e operatori ecologici (4,2%). (Dati 2010)
Regole e Definizioni
Periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino“.
Es:
Periodo A 22.00 ± 05.00
Periodo B 23.00 ± 06.00
Periodo C 24.00 ± 07.00
Lavoratore notturno, alternativamente:
1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale (lavoratore notturno orizzontale);
2. qualsiasi lavoratore che svolga (per almeno tre ore) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. (lavoratore notturno verticale).
Nota INL n. 1050/2020: il periodo potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
In caso di soggetti minorenni, il lavoro notturno è sempre assolutamente vietato; specifiche deroghe sono tuttavia ammesse per: Attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, purché non si protragga oltre le ore 24; – Minore con più di 16 anni per casi di forza maggiore ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario; Casistica ulteriore esplicitamente prevista dai CCNL.
Sorveglianza sanitaria
Riguardo agli accertamenti sanitari si precisa che il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve essere ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente. Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal D. Lgs. 66/2003 in almeno ogni due anni. In ogni caso tali controlli devono avvenire a cura e spese del datore di lavoro.
In letteratura sono presenti riferimenti che propongono una diversa periodicità della sorveglianza sanitaria sulla base della graduazione del rischio:
Biennale: per numero turni > 60 notti/anno (rischio significativo);
Triennale: per numero turni compreso fra 30 e 60 notti/anno;
Quadriennale: per numero turni < 30 notti/anno.
Valutazione dei Rischi, misure di prevenzione e protezione e Normativa di riferimento
In presenza di lavoratori notturni, è necessario gestire nella valutazione dei rischi la loro permanenza all’interno dei locali di lavoro, ponendo particolare attenzione (tra le altre cose):
- alla normativa collegata del lavoro usurante
- allo scenario di lavoro solitario
- alle mansioni particolarmente pericolose o con utilizzo di attrezzature o macchinari
- alle procedure per la gestione del lavoro notturno, considerando anche il caso della gestione delle emergenze
Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 che ha recepito le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Il decreto citato fornisce le seguenti definizioni di periodo notturno e lavoratore notturno, riprendendo in massima parte quanto già definito dalla normativa precedentemente esistente (D.Lgs. 532/99).
In particolare viene definito come “periodo notturno” un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
In questo periodo rientrano quindi gli orari 22-5, 23-6, 24-7 e, ovviamente, orari di maggiore durata comprendenti i precedenti. Nel caso specifico, in base alle informazioni fornite dall’Azienda, è emerso che non viene svolta in alcun modo attività lavorativa nel periodo notturno, pertanto non trova applicazione la normativa specifica.

IMPIANTI ELETTRICI: PREVENZIONE PER IL RISCHIO ELETTRICO E INCENDIO
La verifica degli impianti elettrici è una delle fasi che hanno lo scopo di accertare la sicurezza e la funzionalità dello stesso e ci aiuta a prevenire, tra gli altri, il rischio elettrico e incendio.
La verifica si può articolare nelle seguenti fasi:
- l’esame a vista (ispezione visiva)
- l’esecuzione di prove (organismo abilitato)
- esami strumentali preventivi
Esame a vista
L’esame a vista (che può essere ordinario o approfondito) deve accertare che i componenti elettrici, che sono parte dell’impianto fisso, siano:
a) conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative norme (mediante l’esame di marcature, di certificazioni o di informazioni del costruttore)
b) scelti correttamente e messi in opera tenendo conto delle istruzioni del costruttore e della documentazione di progetto;
c) non visibilmente danneggiati o difettosi, in modo tale da compromettere la sicurezza.
L’esame ordinario è un’operazione che identifica, senza l’uso di utensili o di mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo, che possono essere mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, assenza o non corrispondenza dei dati di targa, ecc.
L’esame approfondito è un’ operazione che può essere effettuata in aggiunta al precedente esame e identifica tutti quei difetti, quali l’errata installazione, le connessioni non effettuate, i morsetti allentati ecc. che possono evidenziarsi soltanto usando degli attrezzi. L’esame a vista approfondito richiede normalmente l’accesso ai componenti e può essere necessario in funzione:
– dello stato di conservazione dell’impianto (accuratezza delle manutenzioni, addestramento e/o esperienza del personale, esistenza di modifiche o manipolazioni non autorizzate, manutenzioni non appropriate effettuate non seguendo le raccomandazioni del costruttore, vetustà dell’impianto e dei relativi componenti, ecc.);
– delle condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi, a prodotti chimici, possibilità di accumulo della polvere o sporcizie, possibilità di ingresso di acqua, esposizione a eccessiva temperatura ambiente, possibilità di guasti meccanici, esposizione a vibrazioni, ecc. );
– della gravosità dell’uso (ore di funzionamento al giorno, numero di giorni per anno, ecc.);
– della qualità della documentazione esibita
Esecuzione di prove: la verifica degli impianti da parte di Organismi abilitati
Si tratta dell’effettuazione di misure e altre operazioni, mediante le quali si accerta l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico (la misura comporta anche l’accertamento di valori, mediante appropriati strumenti di misura, cioè valori non riscontrabili con l’esame a vista).
Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato. L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del committente alla verifica).
A conclusione della verifica dovrà essere redatto a cura del verificatore il Verbale di verifica (Vv) con il relativo Rapporto di verifica (Rv). Il Rapporto di verifica è parte integrante del verbale di verifica, che deve contenere, tra le altre cose: indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti; presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90; presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell’impianto; esito della verifica; descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo; nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell’Organismo abilitato o dell’ente pubblico preposto.
Esami strumentali preventivi: la termografia
La termografia è una tecnica d’indagine non invasiva, basata sulla raccolta di immagini nell’infrarosso da cui si possono ricavare le temperature superficiali di un corpo (dell’impianto elettrico).
Conoscere la temperatura dei componenti dell’impianto e soprattutto le differenze tra vari punti permette di individuare possibili guasti e/o anomalie e quindi monitorare lo stato di salute di un impianto. In questo modo si potrà intervenire chirurgicamente sui problemi aiuta a massimizzare l’affidabilità e la sicurezza degli impianti, evitando costi per fermi produttivi inaspettati e riducendo il rischio di incendi.
La termografia, da un paio d’anni, è anche un intervento riconosciuto per l’acquisizione di punteggio per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori (approfondisci qui come poter richiedere lo sgravio con il modello OT23). Chiedici informazioni per fotografare lo stato i salute del tuo impianto!

OT23 2023: COME FARE DOMANDA PER LO SGRAVIO INAIL
L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori.
Ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro previsto dal modello, viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.
Per raggiungimento della soglia, i 100 punti, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modello (alcuni interventi come ad esempio l’adozione di un modello organizzativo vale di per sé 100 punti)
L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2020. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2023, la documentazione probante dell’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.
La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:
- fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%
- da 10,01 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%
- da 50.01 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%
- oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%
Contattaci per informazioni, per verificare quali interventi sono attuabili nella tua realtà, e per il supporto per la presentazione della domanda.
Per informazioni, dettagli e attivare il servizio, compila il modulo qui sotto o contatta Veronica al 371 499 1369
Le novità 2023:
– l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
– la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
– la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
– la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
– la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
– l’inserimento dell’intervento E-19 (L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale – Parte 1:
Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”);
– la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
– la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.

INDICAZIONI SARS-COV-2 NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI 2022-23
Pubblicata la sintesi delle misure di prevenzione di base per il setting scolastico per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.
Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli interventi descritti rappresentano uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.
Qui di seguito alcuni punti confermati per la gestione del prossimo anno scolastico. Si rimanda al documento completo per approfondimenti e dettagli:
Permanenza a scuola non consentita in caso di sintomi compatibili Covid19, temperatura > 37,5 o positività. I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed igiene respiratoria.
Ricambio d’aria frequente e qualità dell’aria (leggi approfondimento sulla ventilazione naturale e forzata).
Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare).
Il personale scolastico o il bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei bambini, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
Ulteriori misure di prevenzione che potrebbero essere implementate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie.
- Distanziamento di almeno un metro tra adulti.
- Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative.
- Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa.
- Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno.
- Uscite ed attività educative esterne sono sospese.
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico.

LAVORATORE DISTACCATO: LA GESTIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA SICUREZZA
In caso di distaccamento, chi ha l'onere di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro relativi al D.Lgs. 81/08?
La gestione dei lavoratori distaccati fa sorgere spesso dubbi interpretativi tra aziende e consulenti. I ragionamenti su cui frequentemente abbiamo modo di confrontarci sono i seguenti:
– è corretto ricevere in distacco un lavoratore per lo svolgimento di una mansione che non fa parte della natura della mia attività?
– questo inserimento modifica il livello di rischio della mia realtà?
– devo modificare la valutazione dei rischi anche se il distacco è per un tempo breve?
– l’idoneità del lavoratore che ricevo in distacco è valida anche nel periodo in cui lavorerà per noi?
– chi deve fare la formazione?
Un interpello del 2016 fa chiarezza su alcuni punti e indica una direzione su cui possiamo basarci. Nello specifico, nell’istanza ci si chiede se “nei casi di distacco del personale, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”?
La Commissione per gli Interpelli con l'INTERPELLO N. 8/2016 chiarisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ma non solo...
L’art. 3, co. 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”.
L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
In conclusione, in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
- obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”
- sorveglianza sanitaria e idoneità (tramite medico competente del distaccatario)
- fornitura DPI
- formazione specifica dell’attività oggetto del distacco
- informazione e formazione sui luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze
- informazione sulla struttura del sistema prevenzione e protezione (RSPP, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, …)
- sorveglianza lavoratore ed eventuale addestramento per attrezzature e mansioni specifiche
- eventuale aggiornamento valutazione dei rischi e seguenti misure prevenzione e protezione

AREAZIONE NATURALE E FORZATA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI: IL DPCM 26.7.22
Le recenti linee guida in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.
Per migliorare la gestione degli ambienti scolastici e contenere i possibili rischi per la salute è importante garantire una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici, prestando attenzione alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne, alla gestione delle attività, al numero di occupanti, alla natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in atto, ecc.
Tutte queste variabili possono influire sensibilmente sulla qualità dell’aria di una classe, così come l’utilizzo di dispositivi di sanificazione, purificazione/ventilazione.
Si è cominciato a parlare di ventilazione forzata con la pandemia: molti istituti si interrogano sull'evoluzione degli articoli scientifici in materia e sulla loro effettiva utilità.
La pandemia COVID-19 ha introdotto un nuovo rischio infettivo che ha richiesto misure aggiuntive per la limitazione della trasmissione del virus indoor (Dispositivi di protezione individuale, distanziamento, sanificazione superfici, igiene delle mani, miglioramento dei ricambi dell’aria) e ulteriori valutazioni per il contenimento dei rischi.
La qualità dell’aria indoor nelle scuole assume un particolare significato e rilievo, sia per le vulnerabilità dei soggetti (es. studenti e lavoratori alcuni con suscettibilità e disabilità più o meno complesse, con malattie respiratorie, asmatici e allergici, con alterazione del sistema immunitario, ecc.), sia per gli elevati tempi di permanenza (es. gli ambienti scolastici rappresentano dopo l’abitazione i luoghi dove gli studenti trascorrono più tempo, in media circa sei-otto ore al giorno per almeno cinque giorni alla settimana per nove mesi l’anno, periodo che per i docenti, lo staff e il personale amministrativo può essere più esteso).
L’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione è da prendere in considerazione solo una volta che tutte le altre misure siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell’aria non sia adeguata.
È possibile, ad esempio, che la semplice ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre possa migliorare sensibilmente la qualità dell’aria, favorendo la diluizione e la riduzione sia di agenti chimici liberati all’interno (es. da materiali, arredi e finiture, attrezzatture didattiche, prodotti per la pulizia, ecc.), sia di virus e batteri rilasciati dagli occupanti. Le fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre) sono ulteriori elementi da considerare.
Allo stesso modo, l’osservanza di semplici norme quali il divieto di fumo in tutto il perimetro scolastico, l’assenza di arredi e materiali inquinanti, l’igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc., è un prerequisito importante in questo contesto.
Leggi il testo completo con i DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA
Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La semplice presenza di un impianto di ventilazione meccanica, anche se dotata di un sistema di filtraggio, non garantisce completamente il rischio di una trasmissione del virus, ma semmai ne riduce le probabilità.
Né la ventilazione naturale né quella meccanica possono da sole prevenire l’infezione e sono da utilizzare in combinazione con altre misure di protezione in quanto parte di una strategia di riduzione del rischio.
Per quanto riguarda l’adozione della ventilazione meccanica sono da considerare possibili controindicazioni dei dispositivi. Come raccomandazioni generali, i dispositivi/apparecchi qualora destinati agli ambienti scolastici, devono essere chiaramente identificabili, sicuri, efficaci, utilizzabili in presenza di astanti se previsto dal costruttore e solo in condizioni di sicurezza, muniti di o abbinati a, ove necessario, dispositivi/sensori in grado di misurare anidride carbonica (CO 2 ) e/o altri composti emessi primariamente o secondariamente (sottoprodotti) e particolato, nonché i principali parametri microclimatici.
Ulteriori requisisti da prendere in considerazione sono: facile utilizzo e installazione; bassi costi di attivazione, operatività e manutenzione per garantire le prestazioni iniziali e continue dei dispositivi (es. ridotti consumi elettrici e/o ridotti costi di componenti, di smaltimento dei filtri, lampade, ecc.); bassi livelli/classi emissive di rumorosità; impatto ambientale minimo (es. sostituzione dei filtri, lampade e sensori).
Gli apparecchi scelti dovrebbero essere sempre accompagnati da documentazione attestante test specifici che dimostrino: efficacia e sicurezza nelle condizioni di utilizzo, i.e., in ambienti simili agli ambienti scolastici in cui si intendono installare (es. volume degli ambienti testati, tassi di ricambio dell’aria, modello di occupazione); durata di funzionamento che influenza la capacità di abbassare la concentrazione degli inquinanti; frequenza della manutenzione per un corretto funzionamento; livello/classe rumore dB(A) durante il funzionamento alla massima portata d’aria.
Per il contrasto alla pandemia COVID-19, l’utilizzo dei purificatori d’aria/sanificatori/igienizzatori non può sostituire i ricambi dell’aria esterna/ventilazione, l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e le altre misure di barriera.
Il Rapporto ISS-COVID-19 sopracitato sottolinea anche che i ricambi dell’aria possono essere migliorati utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi, creando una corrente d’aria, aprendo quindi contemporaneamente finestre e porta dell’aula per pochi minuti più volte al giorno
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS; o World Health Organization , WHO) considera ottimale un ricambio dell’aria pari ad un valore indicativo di almeno 10 L/secondo/persona. Per i sistemi meccanici che agiscono anche mediante il ricambio d’aria/ventilazione, in aggiunta ai meccanismi cosiddetti di «sanificazione/ igienizzazione», deve essere documentato il tasso di ricambio dell’aria (espresso in termini di litri di aria per persona al secondo) in relazione al volume da trattare, al potenziale numero di occupanti e all’identità delle sostanze chimiche presenti sia come inquinanti sia come sottoprodotti delle sostanze attive. Nel contesto COVID-19 è assolutamente necessario conoscere l’impatto nell’uso dei dispositivi di depurazione/purificazione dell’aria per assicurarsi che il loro utilizzo non porti alla sostituzione di un rischio biologico con un rischio chimico.
L’utilizzo dei purificatori/sanificatori/igienizzatori senza ingresso di aria esterna, potrebbe non ridurre i livelli e le concentrazioni di alcune sostanze (es. CO 2 ) e potrebbe anche causare false allerte da sensori che rilevano nell’ambiente i livelli di queste sostanze per usarli come indicatori di qualità dell’aria indoor e comunque potrebbe non rimuovere tutti gli agenti come accade quando viene effettuato il ricambio dell’aria esterna non inquinata.

INFORMATIVA E FORMAZIONE: GLI OBBLIGHI E GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLO SMART WORKING
Il 31 agosto 22 scadrà la possibilità di ricorrere al regime semplificato di attivazione del Lavoro Agile (in assenza quindi di accordi individuali).
Sulla base della normativa emergenziale sarà possibile usufruire limitatamente al prossimo 31 agosto, di due specifiche e distinte semplificazioni in tema di lavoro agile:
1 ) La prima consiste nella possibilità di usare tale forma di lavoro senza sottoscrivere gli accordi individuali, lasciando al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente come e quando farvi ricorso
2) La seconda semplificazione consiste nella facoltà di usare procedure snelle per la comunicazione al portale del ministero del Lavoro delle informazioni concernenti l’attivazione del lavoro agile.
Dopo il 1 settembre sarà necessario un accordo scritto con il lavoratore per poter attivare il lavoro agile.
L’articolo 41-bis del Dl 73 modifica l’articolo 23 della legge 81/2017, stabilendo che dal 1° settembre 2022, nonostante la fine della proroga emergenziale, il datore di lavoro può continuare a comunicare in via telematica al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. La comunicazione dovrà essere completata applicando le modalità individuate con decreto ministeriale e, soprattutto, sarà necessario allegare l’accordo sottoscritto con il lavoratore.
Gli obblighi e gli strumenti per la gestione della sicurezza dello smart worker: informativa e formazione
L’art. 22 della legge 81/2017 stabilisce che:
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
In aggiunta vengono richiesti allo smart worker una serie di attenzioni e comportamenti di prevenzione:
- Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
Per tutti gli RSPP/ASPP e datori di lavoro che dovranno gestire questi scenari, ecco un’opportunità formativa asincrona (valida anche come aggiornamento lavoratori o RLS) che approfondisce le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.