
FAQ RIENTRO A SCUOLA
Organizzazione dell’attività scolastica: le FAQ del Ministero dell'Istruzione
È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro?
A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie.
Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte?
Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dal primo e dal secondo “Decreto Sostegni”, pari a circa 500 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza, inclusi quelli eventualmente necessari per l’aerazione dei locali.
Come aerare una stanza in modo efficace?
Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 – aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 2 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).
È possibile avere una check-list per aerare gli ambienti scolastici?
Una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea, è la seguente:
– aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna;
– aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula;
– con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte; d) aerare aprendo le finestre completamente;
– con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore;
– per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria;
– ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota;
– non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa;
– liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria disponibile nel locale;
l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica.
Si possono fare viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche?
Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre scolastiche?
Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.
Come si utilizza la mensa?
La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati:
– il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali;
– l’igiene personale. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.
Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?
Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale. Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
È possibile ridurre le ore di lezione?
La modulazione del tempo scuola, comunque in conformità alla normativa vigente, è rimessa all’autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche che, in ragione delle specifiche situazioni di contesto (esigenze delle famiglie, mobilità degli studenti, gestione territoriale dei trasporti), possono ricorrere a forme di flessibilità. La flessibilità non può però comportare la riduzione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti scolastici.
È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezione in presenza?
Nell’anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente.
Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione certificata?
Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l’attività in presenza, agli studenti impediti nella frequenza in presenza – certificata dalle competenti autorità sanitarie – per patologia grave o immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.
Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato?
No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.
Sono previsti orari scaglionati per l’ingresso a scuola?
Nell’anno scolastico 2021/2022, proseguono le attività dei tavoli di coordinamento operanti presso le Prefetture, ai fini del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e del trasporto scolastico. La necessità di coordinare i servizi scolastici e di trasporto pubblico può, in taluni casi, rendere necessario differire o scaglionare gli orari di inizio e termine delle lezioni. Questo anche al fine di evitare assembramenti degli studenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle pertinenze delle scuole.
Gli studenti possono avere un “compagno di banco”?
Nella gestione degli spazi deve essere assicurata l’adozione di tutte le misure previste dal Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Questo in particolare prevede, salvo in limitate situazioni in cui non sia logisticamente possibile, il rispetto di: – una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica); – una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Tali disposizioni valgono anche nelle zone bianche.
Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti?
Le istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Lavoratori minorenni e sorveglianza sanitaria
Obbligo sorveglianza sanitaria e certificato idoneità solo per le attività "a rischio". Divieto di adibire alle mansioni di cui alla Legge 17 ottobre 1967 n. 977.
L’art. 42, D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dispone l’abrogazione, con decorrenza dal 22 giugno 2013, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, dell’obbligo del certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’art. 8 L n. 977/67.
Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 7 comma 1 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999). Relativamente al rischio rumore, per i minori l’obbligo di sorveglianza sanitaria è da considerarsi oltre gli 80 dB (D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345).
Inoltre Il datore di lavoro deve fornire le necessarie informazioni al minore e agli esercenti la potestà genitoriale circa le normative di sicurezza, i rischi specifici e le procedure di emergenza connesse all’attività svolta dal minore all’interno della azienda (art. 7 comma 2 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999). Infine attestazione che il minore ha svolto almeno 10 anni di istruzione obbligatoria, età di accesso minima 16, a meno di particolari autorizzazioni per alcune categorie (è lecito l’impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non siano pregiudicati la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

In Veneto infortuni e malattie professionali in aumento: i dati del primo trimestre 2021
Aumentano nella nostra Regione le denunce di infortunio e di malattia professionale, ma non mancano gli strumenti per investire in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le denunce di infortunio sul lavoro nei primi tre mesi del 2021 sono state 15.945, 906 in più rispetto ai primi tre mesi del 2020, con un incremento del 6,02%. Tra queste, le denunce di infortunio con esito mortale sono state 14 nel primo trimestre del 2021, 2 in più rispetto agli stessi mesi dello scorso anno.
In riferimento alle denunce di malattia professionale protocollate dalla Regione Veneto nello stesso periodo sono state 796, 33 in più, con un incremento del 4,33% sul 2020.
Con l’epidemia che ha colpito il nostro Paese si sono aggiunte le denunce di infortunio da COVID-19 che sono state 165.528 in tutto il territorio nazionale.
L’analisi territoriale evidenzia la Regione Veneto tra i primi posti con una distribuzione delle denunce del 10,7%.
È quanto emerge dall’analisi dei dati statistici che L’INAIL ha reso pubblici per il periodo Gennaio/Marzo 2021. Si sta notando, quindi, un incremento delle denunce legate al tema della Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro.
Il Direttore di Confapi Venezia, Nicola Zanon, commenta così l’analisi: “La prima misura di prevenzione che possiamo adottare è quella di diffondere tra i Datori di Lavoro e i lavoratori una cultura condivisa, attraverso la sensibilizzazione con l’informazione, la formazione e l’addestramento. A tal proposito INAIL promuove dei bandi di finanziamento rivolti alle piccole, medie e micro imprese per sostenere progetti di miglioramenti dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con lo scopo di ridurre i rischi legati alle attività manuali dei lavoratori. Confapi,
attraverso il proprio ente accreditato Apindustria Servizi, assiste quindi le aziende in tutte le fasi, dalla raccolta delle esigenze alla richiesta di finanziamento”.
Per contrastare i rischi derivanti dalla pandemia da COVID-19, il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali continuano a promuovere e stimolare il confronto tra le Parti Sociali, fornendo linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di congiurare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione.

Malattie amianto correlate
Le patologie amianto correlate sono lungolatenti: si sviluppano dopo 25-40 anni da quando il lavoratore è stato esposto al rischio. Le normative specifiche per i materiali contenenti amianto risalgono agli anni ’80, anche se la pericolosità dell’amianto era già nota dai primi del 900.
Le fibre di amianto penetrano nel corpo anche a livello di alveoli polmonari e quindi le patologie più frequenti sono quelle delle vie aeree. Il lavoratore che ha incontrato la patologia potrà chiedere l’invalidità permanente e/o temporanea, che saranno graduate a seconda della gravità della patologia. I familiari potranno chiedere i danni da perdita del rapporto parentale.
La responsabilità del datore di lavoro rimane anche nei rapporti di lavoro cessati anche da lungo tempo. L’Avv. Paola Giorgi ci spiega come l’articolo 2087 del codice civile rientri nella prevenzione delle malattie amianto correlate: l’ignoranza delle conoscenze tecniche e scientifiche determina l’imperizia del datore di lavoro, che è uno dei parametri integrativi della colpa.
Lo studio Gasparinetti & Giorgi, con sede a San Vito al Tagliamento in Piazza del Popolo 59 è composto da un team di avvocati con specifiche competenze, tra le quali:
– responsabilità con le patologie amianto correlate
– responsabilità medica
– infortunistica stradale
– diritto di famiglia
– diritto del lavoro
– contrattualistica
– appalti privati
– contrattualistica internazionale
– pratiche e successioni anche a livello internazionale
– recupero crediti
I contatti per richiedere una consulenza:
Tel. e fax: 0434 83 32 33
Email: segreteria@gasparinetti.it
https://gasparinettiegiorgi.it/it/

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO CONDIVISO ANTICONTAGIO
Il 14 marzo 2020, le parti sociali si sono incontrate per predisporre un protocollo d’intesa con le misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il 6 aprile 2021 si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento, con riferimento al DPCM 2 marzo 2021.
I punti principali del protocollo, in continuità con le versioni precedenti:
- massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto (rif. art. 90 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
- incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili;
- assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e incentivazione delle operazioni di sanificazione all’interno degli ambienti di lavoro;
- si conferma che “la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Le principali novità apportate:
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (al punto 6 del Protocollo condiviso). Assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale. In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
- TRASFERTE (al punto 8 del Protocollo condiviso). Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
- RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO IL CONTAGIO (al punto 2 del Protocollo condiviso). Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.

Ponti sospesi e argani: immatricolazione e verifiche
Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte sospeso e relativi argani provveda a:
• dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail, anche al fine della sua immatricolazione;
• richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità suddetta (biennale)”.
Tali operazioni si possono effettuare “attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione, Verifica, Impianti ed Apparecchi) disponibile sul sito Inail”.
Di seguito alcune possibili casistiche e le indicazioni normative:
• un ponte sospeso e relativi argani non marcato CE, se già omologato dall’Ispesl, ovvero dall’Enpi “oppure collaudato dalle Direzioni Provinciali del Lavoro o da ingegnere o architetto abilitato (secondo quanto previsto dal d.m. 4 marzo 1982) non rientra nel regime di prima verifica periodica Inail, ma in quello delle verifiche successive, altrimenti, se ancora da sottoporre a collaudo, e supposto che non abbia subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimane soggetto al previgente regime di collaudo da effettuarsi dopo l’attribuzione della matricola da parte di Inail. Completato l’iter di collaudo, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Si ricorda inoltre che con il recepimento della direttiva macchine e dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 459/966, con riferimento a quanto previsto all’art. 11 comma 3, i ponti sospesi e relativi argani già soggetti alla disciplina del d.m. 12 settembre 1959, dotati di dichiarazione CE conformità, dovevano essere denunciati all’Ispesl territorialmente competente”;
• “i ponti sospesi e relativi argani, con marcatura CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), a verifiche periodiche da parte di Asl/Arpa pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’Ispesl, come previsto dalle procedure di cui alla circolare Ministero dell’industria, del commercio ed artigianato n. 162054 del 1997, rimangono nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”;
• “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o tecnico abilitato avesse già provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (ovvero il 23 maggio 2012) ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla circolare del M.L.P.S. n. 9 del 12 gennaio 2001, sarà sottoposto alle verifiche periodiche successive alla prima secondo le scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”;
• “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o il tecnico abilitato non avesse provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto, sarà sottoposto alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dallo stesso decreto ministeriale”;
• “i ponti sospesi e relativi argani marcati CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, a verifiche periodiche nel regime previgente devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.
L’inail ha pubblicato un documento con le indicazioni per l’adeguamento delle attrezzature: clicca qui.

RLS: ruolo e modalità formazione
è sempre possibile fare la formazione RLS in e-learning?

La gestione dei lavoratori fragili in azienda
In riferimento all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 2020 viene evidenziato che è evidente “per motivi di privacy e di segreto professionale che non può essere il MC a segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come indicato nel ‘ Protocollo condiviso’ dello scorso 14 marzo”. Infatti la raccomandazione del DPCM dell’8 marzo “è rivolta direttamente alla persona ‘fragile’ ed è quindi questa che deve farsi parte attiva”. E tra l’altro – continua il documento – bisogna considerare anche il fatto “che la ‘fragilità’ è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della vista preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC”.
È dunque necessario condividere una linea di comportamento comune e da questa considerazione nasce la proposta di una prassi che coinvolge il MC e organizzazione aziendale.
Spetta, quindi, al Datore di Lavoro l’elaborazione di una comunicazione finalizzata ad informare i lavoratori della raccomandazione disposta dall’art. 3 del DPCM 8 marzo 2020. Nella comunicazione si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà giustificare il periodo di ‘isolamento’.
Di seguito uno schema riassuntivo che descrive le procedure da attivare in caso di presenza di un lavoratore fragile (Associazione nazionale medici d’azienda e competenti):

È possibile scaricare tramite il link un modello per fare l’informazione ai propri lavoratori sulle modalità di comunicazione dello stato di fragilità e per richiedere al titolare o al medico competente l’attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.
A scopo puramente indicativo, si riportano nella seguente tabella le patologie croniche e le condizioni di:
– immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio:
– malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO):
– malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e acquisite
– Diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30):
– insufficienza renale/surrenale cronica:
– malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie:
– tumori:
– malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV:
– malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali:
– patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari):
– epatopatie croniche:
– patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici:
– altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
– patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
– patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie corniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé.
Altri importanti fattori sono:
– la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
– l’età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l’ età > 55 anni)

Covid-19: numero massimo di persone nei locali pubblici
Al punto 5 del DPCM del 24 Ottobre viene riportato “È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.
Ma come faccio a capire qual è il numero massimo di persone che posso far accedere al mio locale?
In molti ci hanno riferito di una prassi, che sembra essere diventata comune, per la quale si quantifica l’indice di affollamento in 1 persona per ogni 13,3 mq. Da dove arriva questo riferimento? Si basa su uno dei pochi riferimenti che leggiamo negli allegati al DPCM (l’11 – misure per gli esercizi commerciali), dove leggiamo:
[…] b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. […]
Da qui, 3 persone per 40 metri quadri. E quindi 40 diviso 3 = 13,3. Può essere un riferimento da utilizzare, ma riteniamo possa essere soggetto a diverse interpretazioni e ipotesi.
Un’altra interpretazione, specifica per i locali ristorazione, considera il numero massimo di persone per tavolo (4, con il presente DPCM) moltiplicato per il numero di tavoli opportunamente distanziati.
Crediamo invece che la risposta più corretta debba essere: “dipende“. Da cosa? Dalla tipologia di attività, di cliente, di struttura.
Da qui l’importanza di lavorare su un protocollo personalizzato e proprio, nel quale sulla base di considerazioni specifiche venga definito il numero massimo di affollamento. Esiste un’unica regola da considerare: garantire il distanziamento sociale di 1 metro.
Quello che vi consigliamo è di considerare la superficie calpestabile e di simulare la presenza di pubblico nel vostro locale. Potreste:
– posizionare segnaletica orizzontale con il posizionamento delle persone per garantire il distanziamento;
– con una clientela non mobile si potrebbe valutare di quantificare in 0,25 l’indice di affollamento (una persona ogni 4mq di superficie calpestabile, al netto di arredo e impedimenti);
– valutare in modo diverso gli open-space dagli uffici o ambienti delimitati (si potrebbe pensare di gestire ogni spazio delimitato come uno spazio a sé e individuare il numero massimo di persone che possono accedere a quello specifico locale);
– valutare la presenza o meno di barriere divisorie che farebbero aumentare l’indice di affollamento.
Sulla base di questi accorgimenti, una volta quantificato il numero massimo di persone che contemporaneamente possono accedere al locale, scaricate qui il fac-simile di cartello da utilizzare, e affiggetelo all’ingresso.
Metro alla mano… mezzo, via!

Formazione antincendio per la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL
Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista una specifica informazione e la formazione.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell’area del mercato, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell’attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.
- Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità. A tal fine, l’installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell’attestato di formazione specifico .
- L’installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell’esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell’attestato di formazione di cui al punto precedente.
Formazione degli addetti – Art. 11. Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
- Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditori sull’uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza.
- Il corso può essere svolto da privati, enti o società qualificate ed all’uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Allegato 1 – PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI RIVENDITORI E AGLI INSTALLATORI DI BOMBOLE DI GPL
Nozioni fondamentali sulle caratteristiche del GPL e sulla combustione:
- composizione;
- odore caratteristico;
- tensione di vapore;
- potere calorifico;
- liquefazione ed evaporazione;
- peso specifico e densità;
- infiammabilità;
- azione chimica;
- precauzioni;
- combustione;
- ventilazione, aerazione dei locali a scarico dei fumi.
Apparecchiature e materiali:
- cenni alla normativa tecnica di riferimento;
- bombole;
- rubinetti e valvole;
- regolatori di pressione;
- materiali vari.
Installazione di bombola singola:
- generalità;
- installazione all’aperto;
- alloggiamento bombola singola;
- installazione di bombole singole all’interno di un locale;
- collegamento di una bombola all’apparecchio utilizzatore;
- allacciamento di una bombola dotata di rubinetto;
- allacciamento di una bombola dotata di valvola automatica;
- allacciamento di attrezzature diverse.
Esercitazione pratica di installazione
Altre tipologie di installazione:
- sostituzione di bombola vuota con altra piena;
- installazione di bombole tra loro collegate: centraline.
Verifiche e controlli:
- controllo del bruciatore e regolazione della fiamma;
- taratura del regolatore di pressione;
- inconvenienti nel funzionamento dei bruciatori e relative cause.
Istruzioni per l’utente e situazioni di emergenza:
- informazioni sul corretto utilizzo delle bombole e dei relativi accessori;
- comportamento in caso di perdita di gas;
- comportamento in caso di incendio.
Nozioni sulla etichettatura delle bombole:
- generalità.
Mezzi di estinzione dell’incendio:
- elementi teorici sui mezzi di estinzione dell’incendio e sul relativo utilizzo;
- presa visione e illustrazione dei mezzi di estinzione piu’diffusi.
- Esercitazione pratica sull’utilizzo degli estintori.
Verifica di fine corso.
CONTATTACI PER INFORMAZIONI E PIANIFICARE LA FORMAZIONE