
AREAZIONE NATURALE E FORZATA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI: IL DPCM 26.7.22
Le recenti linee guida in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici.
Per migliorare la gestione degli ambienti scolastici e contenere i possibili rischi per la salute è importante garantire una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici, prestando attenzione alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne, alla gestione delle attività, al numero di occupanti, alla natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in atto, ecc.
Tutte queste variabili possono influire sensibilmente sulla qualità dell’aria di una classe, così come l’utilizzo di dispositivi di sanificazione, purificazione/ventilazione.
Si è cominciato a parlare di ventilazione forzata con la pandemia: molti istituti si interrogano sull'evoluzione degli articoli scientifici in materia e sulla loro effettiva utilità.
La pandemia COVID-19 ha introdotto un nuovo rischio infettivo che ha richiesto misure aggiuntive per la limitazione della trasmissione del virus indoor (Dispositivi di protezione individuale, distanziamento, sanificazione superfici, igiene delle mani, miglioramento dei ricambi dell’aria) e ulteriori valutazioni per il contenimento dei rischi.
La qualità dell’aria indoor nelle scuole assume un particolare significato e rilievo, sia per le vulnerabilità dei soggetti (es. studenti e lavoratori alcuni con suscettibilità e disabilità più o meno complesse, con malattie respiratorie, asmatici e allergici, con alterazione del sistema immunitario, ecc.), sia per gli elevati tempi di permanenza (es. gli ambienti scolastici rappresentano dopo l’abitazione i luoghi dove gli studenti trascorrono più tempo, in media circa sei-otto ore al giorno per almeno cinque giorni alla settimana per nove mesi l’anno, periodo che per i docenti, lo staff e il personale amministrativo può essere più esteso).
L’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione è da prendere in considerazione solo una volta che tutte le altre misure siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell’aria non sia adeguata.
È possibile, ad esempio, che la semplice ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre possa migliorare sensibilmente la qualità dell’aria, favorendo la diluizione e la riduzione sia di agenti chimici liberati all’interno (es. da materiali, arredi e finiture, attrezzatture didattiche, prodotti per la pulizia, ecc.), sia di virus e batteri rilasciati dagli occupanti. Le fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre) sono ulteriori elementi da considerare.
Allo stesso modo, l’osservanza di semplici norme quali il divieto di fumo in tutto il perimetro scolastico, l’assenza di arredi e materiali inquinanti, l’igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc., è un prerequisito importante in questo contesto.
Leggi il testo completo con i DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA
Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La semplice presenza di un impianto di ventilazione meccanica, anche se dotata di un sistema di filtraggio, non garantisce completamente il rischio di una trasmissione del virus, ma semmai ne riduce le probabilità.
Né la ventilazione naturale né quella meccanica possono da sole prevenire l’infezione e sono da utilizzare in combinazione con altre misure di protezione in quanto parte di una strategia di riduzione del rischio.
Per quanto riguarda l’adozione della ventilazione meccanica sono da considerare possibili controindicazioni dei dispositivi. Come raccomandazioni generali, i dispositivi/apparecchi qualora destinati agli ambienti scolastici, devono essere chiaramente identificabili, sicuri, efficaci, utilizzabili in presenza di astanti se previsto dal costruttore e solo in condizioni di sicurezza, muniti di o abbinati a, ove necessario, dispositivi/sensori in grado di misurare anidride carbonica (CO 2 ) e/o altri composti emessi primariamente o secondariamente (sottoprodotti) e particolato, nonché i principali parametri microclimatici.
Ulteriori requisisti da prendere in considerazione sono: facile utilizzo e installazione; bassi costi di attivazione, operatività e manutenzione per garantire le prestazioni iniziali e continue dei dispositivi (es. ridotti consumi elettrici e/o ridotti costi di componenti, di smaltimento dei filtri, lampade, ecc.); bassi livelli/classi emissive di rumorosità; impatto ambientale minimo (es. sostituzione dei filtri, lampade e sensori).
Gli apparecchi scelti dovrebbero essere sempre accompagnati da documentazione attestante test specifici che dimostrino: efficacia e sicurezza nelle condizioni di utilizzo, i.e., in ambienti simili agli ambienti scolastici in cui si intendono installare (es. volume degli ambienti testati, tassi di ricambio dell’aria, modello di occupazione); durata di funzionamento che influenza la capacità di abbassare la concentrazione degli inquinanti; frequenza della manutenzione per un corretto funzionamento; livello/classe rumore dB(A) durante il funzionamento alla massima portata d’aria.
Per il contrasto alla pandemia COVID-19, l’utilizzo dei purificatori d’aria/sanificatori/igienizzatori non può sostituire i ricambi dell’aria esterna/ventilazione, l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e le altre misure di barriera.
Il Rapporto ISS-COVID-19 sopracitato sottolinea anche che i ricambi dell’aria possono essere migliorati utilizzando quanto più possibile le aperture delle finestre e dei balconi, creando una corrente d’aria, aprendo quindi contemporaneamente finestre e porta dell’aula per pochi minuti più volte al giorno
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS; o World Health Organization , WHO) considera ottimale un ricambio dell’aria pari ad un valore indicativo di almeno 10 L/secondo/persona. Per i sistemi meccanici che agiscono anche mediante il ricambio d’aria/ventilazione, in aggiunta ai meccanismi cosiddetti di «sanificazione/ igienizzazione», deve essere documentato il tasso di ricambio dell’aria (espresso in termini di litri di aria per persona al secondo) in relazione al volume da trattare, al potenziale numero di occupanti e all’identità delle sostanze chimiche presenti sia come inquinanti sia come sottoprodotti delle sostanze attive. Nel contesto COVID-19 è assolutamente necessario conoscere l’impatto nell’uso dei dispositivi di depurazione/purificazione dell’aria per assicurarsi che il loro utilizzo non porti alla sostituzione di un rischio biologico con un rischio chimico.
L’utilizzo dei purificatori/sanificatori/igienizzatori senza ingresso di aria esterna, potrebbe non ridurre i livelli e le concentrazioni di alcune sostanze (es. CO 2 ) e potrebbe anche causare false allerte da sensori che rilevano nell’ambiente i livelli di queste sostanze per usarli come indicatori di qualità dell’aria indoor e comunque potrebbe non rimuovere tutti gli agenti come accade quando viene effettuato il ricambio dell’aria esterna non inquinata.

INFORMATIVA E FORMAZIONE: GLI OBBLIGHI E GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLO SMART WORKING
Il 31 agosto 22 scadrà la possibilità di ricorrere al regime semplificato di attivazione del Lavoro Agile (in assenza quindi di accordi individuali).
Sulla base della normativa emergenziale sarà possibile usufruire limitatamente al prossimo 31 agosto, di due specifiche e distinte semplificazioni in tema di lavoro agile:
1 ) La prima consiste nella possibilità di usare tale forma di lavoro senza sottoscrivere gli accordi individuali, lasciando al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente come e quando farvi ricorso
2) La seconda semplificazione consiste nella facoltà di usare procedure snelle per la comunicazione al portale del ministero del Lavoro delle informazioni concernenti l’attivazione del lavoro agile.
Dopo il 1 settembre sarà necessario un accordo scritto con il lavoratore per poter attivare il lavoro agile.
L’articolo 41-bis del Dl 73 modifica l’articolo 23 della legge 81/2017, stabilendo che dal 1° settembre 2022, nonostante la fine della proroga emergenziale, il datore di lavoro può continuare a comunicare in via telematica al ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. La comunicazione dovrà essere completata applicando le modalità individuate con decreto ministeriale e, soprattutto, sarà necessario allegare l’accordo sottoscritto con il lavoratore.
Gli obblighi e gli strumenti per la gestione della sicurezza dello smart worker: informativa e formazione
L’art. 22 della legge 81/2017 stabilisce che:
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
In aggiunta vengono richiesti allo smart worker una serie di attenzioni e comportamenti di prevenzione:
- Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
Per tutti gli RSPP/ASPP e datori di lavoro che dovranno gestire questi scenari, ecco un’opportunità formativa asincrona (valida anche come aggiornamento lavoratori o RLS) che approfondisce le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
SMART WORKING: richiedi informazioni sulla formazione di aggiornamento lavoratori e RLS

COVID: AGGIORNATO IL PROTOCOLLO VALIDO FINO AL 31.10.2022
In Comune accordo fra Ministro del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, INAIL e parti sociali, è stato siglato il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi del 14 marzo, 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021.
MODALITÀ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA
ll datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti e sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.
A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali come tosse o raffreddore, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina FFP2.
LAVORO AGILE
Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.
In questo senso le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.
Per informazioni contatta Veronica: consulenza.armoniaservizi@gmail.com

IL RUOLO DEL PREPOSTO E COME INDIVIDUARLO
Armonia ha proposto, in collaborazione con Confapi Venezia, un meeting gratuito per presentare le principali novità in materia di sicurezza introdotte con le modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08).
Ci siamo confrontati su alcune novità derivanti dalla Legge 215/21:
– obbligo individuazione del PREPOSTO per tutte le aziende;
– obbligo di ADDESTRAMENTO pratico per tutti i lavoratori esposti a rischi particolari.
Sono stati forniti spunti, soluzioni, strumenti per adempiere nel modo più semplice alle nuove indicazioni.
Dal webinar del 10 febbraio (a fine articolo un estratto della registrazione):


COME VIENE INDIVIDUATO IL PREPOSTO E IMPLICAZIONI
È l’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 che fornisce una definizione specifica del preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.
Esempi di preposto possono essere il capo-ufficio, il capo-reparto, il capo-cantiere, il capo-turno. Ma anche lo store manager di un negozio, la persona più esperta in ogni squadra di pulizie, quella che filtra e dà direzione alla maggior parte dei flussi informativi di una specifica unità operativa; in generale e semplificando: quella persona verso cui il lavoratore volge lo sguardo nel caso in cui:
– abbia un problema da risolvere;
– debba essere istruito all’esecuzione di un compito;
– non conosca una procedura o non abbia una determinata informazione;
– abbia bisogno di istruzioni operative (cosa fare e come);
– stia eseguendo un’attività seguendo modalità non conformi alla normativa o alle disposizioni aziendali.
Implicazioni e valutazioni. Il preposto sarà quindi colui che ha le capacità per modificare un comportamento non conforme di un lavoratore. Questo aspetto implica carisma, competenze educative, aspetti di comunicazione efficace (vedi comunicazione non violenta, programmazione neuro-linguistica, empatia…), politiche aziendali che propongano un clima aziendale favorevole all’esecuzione del suo ruolo.
Ma non solo: dovrà esserci un mansionario di riferimento, in cui sarà chiaro a tutti i lavoratori chi è il preposto (e quindi chi non lo è – cosa non banale se pensiamo al concetto di preposto di fatto), chi fa cosa, a chi ognuno deve dire cosa… e in generale quali sono i flussi informativi che riguardano ogni lavoratore.
E il vice? Bisognerà anche valutare lo scenario in cui il preposto non sia presente, gestendo la sua assenza con l’individuazione di una seconda persona che possa svolgere il ruolo di preposto.
Infine, l’articolo 19 comma f-bis del D.Lgs. 81/08 così come modificato, aggiunge al ruolo del preposto la decisione di interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza. Da questa specificazione si percepisce l’utilità di far partecipare anche il preposto alla valutazione dei rischi, e l’esigenza di elaborare una procedura operativa per l’interruzione dell’attività.
Nell’applicazione della nuova normativa, restano alcune domande a cui dovremmo trovare risposta. Per esempio: e se ho un lavoratore che lavora da solo? E se in un’azienda di piccole dimensioni il datore di lavoro è sempre presente, potrà essere lui l’unico preposto? Cosa succede nel caso in cui il preposto rifiuti di ricoprire questo ruolo?
- RELATORI WEBINAR 10/02/22
– LUCA BANDIERA: Avvocato, Coordinatore giuridico del Master Universitario di I livello in “Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza – HSE” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
– VERONICA LESSI: Tecnico esperto in sicurezza sul lavoro e formazione di Armonia Formazione - I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
Aprile 2022. Decreto ‘Mini-Codice’: Nuovi parametri di progettazione e definizione delle misure per la riduzione del rischio incendio nei luoghi di lavoro
ARTICOLO 19 D.LGS. 81/08: OBBLIGHI DEL PREPOSTO
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Come individuare il preposto dopo la legge 146/21. Preposto di fatto. Modello nomina e accettazione del ruolo di Preposto.

Valutazione rischio da esposizione al RADON
Obbligatorio valutazione del rischio e installazione di rilevatori per le misurazioni della concentrazione di gas Radon entro il 27 agosto 2022.
Il Decreto Legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, ha introdotto importanti novità sull’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza e prevenzione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare in materia di protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Un gas radioattivo che deve essere posto sotto vigilanza, sia nei luoghi di lavoro che nelle abitazioni, è il gas Radon.
Cos’è il radon e dove si origina?
Il Radon è un gas radioattivo di origine naturale, prodotto dal decadimento dell’uranio. Il Radon rappresenta una delle principali cause di tumore ai polmoni.
Non è percepibile dai nostri sensi, poiché si presenta: inodore, incolore e insapore.
Si tratta di un agente cancerogeno, ma l’entità del rischio di contrarre un tumore polmonare dipende dalla concentrazione di radon e dalla durata dell’esposizione.
Il radon si forma nel sottosuolo e, una volta sprigionatosi, risale in superfice per dispersi nell’ambiente. Tuttavia, in locali chiusi il radon diventa pericoloso. Lo si può trovare nelle abitazioni, nelle scuole e nei luoghi di lavoro.
Esposizione al Radon: chi è soggetto alle norme di prevenzione?
L’art. 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce quali sono i luoghi di lavoro soggetti alla valutazione dell’esposizione al rischio radon:
• sotterranei
• in locali semisotterranei o situati al piano terra
• specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal Piano Nazionale d’azione per il Radon
• stabilimenti termali
Quando fare la valutazione rischio Radon?
In passato, se nei luoghi di lavoro non fosse stata superata la soglia di concentrazione Radon non sarebbero state previste azioni, con il nuovo D.Lgs. 101/2020 sono previste azioni anche se il livello di concentrazione di gas Radon risulta inferiore al livello di riferimento.
Inoltre, è stata abbassata la soglia del livello di azione: da una media annua di 500 Bq/m3 ad una media annua di 300 Bq/m3 di concentrazione Radon.
In particolare, sarà necessario installare i rilevatori nei luoghi di lavoro sotterranei e termali, indipendentemente dalla presenza continuativa di persone.
Come si valuta rischio radon?
Il riferimento per valutare l’entità del rischio è la concentrazione di gas radon nell’aria. Questa viene espressa in Bq/m3 (Becquerel per metro cubo).
Nei luoghi di lavoro, la soglia del livello di azione è stata abbassata a 300 Bq/m3 di concertazione Radon.
Quali sono gli obblighi di prevenzione del rischio Radon?
Obblighi del Datore di Lavoro:
1. Nei luoghi di lavoro, indicati all’articolo 16, il Datore di Lavoro è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria.
2. Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività del Radon non superi il livello di riferimento indicato nell’art. 12, il Datore di Lavoro deve elaborare e conservare, per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni e delle misure correttive attuabili.
3. (Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio.) Il Datore di Lavoro ripete le misurazioni ogni otto anni, o ogni qualvolta si effettuano interventi che comportano lavori strutturali.
4. Nel caso in cui la concentrazione media annua di attività di Radon in aria supera il livello di riferimento, il Datore di lavoro deve adottare misure correttive per ridurre la concentrazione al livello più basso ottenibile. Queste misure devono essere completate entro 2 anni dal rilascio della relazione tecnica. Il Datore di Lavoro deve garantire il mantenimento nel tempo delle misure correttive e ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale.
5. Nel caso in cui, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di Radon resti superiore al livello di riferimento, il Datore di Lavoro, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, effettua la valutazione delle dosi efficaci annue. I risultati delle valutazioni devono essere conservati per un periodo non inferiore a 10 anni.
Il Datore di Lavoro effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di Radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti all’art. 155, con rilascio di una relazione tecnica.
Sanzioni
Il decreto fissa i requisiti e i regimi di controllo relative alle diverse situazioni di esposizione. Nel caso in cui, non fossero attuate tutte le misure previste dal D.Lgs. 101/2020 sono state previste delle sanzioni, contenute nel Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”.
Alcune delle sanzioni previste:
• L’esercente che non effettua le misurazioni nelle modalità ed entro le scadenze indicate dal D.Lgs. 101/2020 è punito con l’arresto da 1 a 6 mesi o con l’ammenda che può andare da 2.000 € a 15.000 €.
• L’esercente che non si avvale dell’esperto o non attua le misure correttive indicate è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l’ammenda da 5.000 € a 20.000 €.
• L’inottemperanza agli obblighi di trasmissione, informazione o comunicazione previsti dagli art. 18, commi 1, 2 e 4, 22, commi 3 e 5, e 23, commi 4, 5 e 6, nonché la mancata conservazione richiesta, sono punite con sanzione amministrativa da 2.000 € a 10.000 €.
• L’inottemperanza agli obblighi di informazione o comunicazione prevista dall’art. 32 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 € a 3.000 €

D.L. 21/10/21, n. 146: riassunto delle disposizioni più significative apportate al D.Lgs. 81/08
Vi avevamo già anticipato in questo articolo di Ottobre che il 2022 sarebbe stato un anno ricco di novità dal punto di vista Sicurezza sul lavoro. In sintesi le novità più rilevanti:
– assume un ruolo sempre più importante il PREPOSTO: obbligo di individuazione e formazione
– viene inserito l’obbligo di effettuare ADDESTRAMENTO tracciato ai lavoratori esposti a rischi particolari
– aumento dell’organico del personale ispettivo con l’assunzione di 1.024 unità;
– sospensione immediata dell’attività imprenditoriale con il 10% dei lavoratori in nero;
– nuove sanzioni per mancata formazione o elaborazione della valutazione dei rischi.
- PREPOSTO (MODIFICA ART. 18 E 19 DEL D.LGS. 81/08)
Aumentano gli obblighi, le responsabilità e le sanzioni a carico del preposto che dovrà essere nominato formalmente nelle diverse attività lavorative e anche comunicato al datore di lavoro committente nei casi di contratto d’appalto, d’opera e di somministrazione. La formazione va aggiornata fin da subito (in presenza) e con cadenza biennale (in luogo della cadenza quinquennale precedente) e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In sede di contrattazione collettiva potranno essere previsti specifici emolumenti per lo svolgimento del ruolo di preposto. Il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6mila euro per la mancata nomina formale del preposto.
- DATORE DI LAVORO (MODIFICA ART. 18 DEL D.LGS. 81/08)
Anche il datore di lavoro dovrà effettuare un corso di formazione i cui contenuti e modalità attuative saranno individuati entro il 30 giugno 2022 in un apposito Accordo Stato Regioni (anche se in assenza di questo l’obbligo formativo rimane espresso). L’omessa formazione è penalmente sanzionabile con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 oltre a poter comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale (qui la discrezionalità è rimessa al personale ispettivo chiamato a valutare la “gravità “della violazione).
- FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (MODIFICA ART. 37 DEL D.LGS. 81/08)
Viene riportata una nuova definizione di addestramento e sono previste nuove modalità relative alla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro specifiche misure di valutazione dell’apprendimento e dell’efficacia dei diversi percorsi formativi che saranno esplicate in uno specifico Accordo Stato Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022.
- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA (ART. 14 DEL D.LGS. 81/08)
Nuovi provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa con modifica all’art. 14 (10% di lavoratori irregolari) e all’allegato I (inadempienze documentali e tecniche) del D. Lgs. 81/2008 che dovranno essere adottati direttamente senza necessità di reiterazione del reato e che comportano specifiche sanzioni aggiuntive. Il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, perché quest’ultimo possa adottare il provvedimento interdittivo. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. La sospensione non sospende gli obblighi contributivi e retributivi.
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE PER LA SICUREZZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ART. 13 COMMA 3 DEL D.LGS. 81/08)
I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Il decreto fiscale n.146 del 21/10/21, già in vigore, contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il D.Lgs. 81/08.

SUPER GREEN PASS: AGGIORNAMENTI
Pubblicato in Gazzetta il Decreto di conversione del D.L 127/2021 con modifiche al controllo del green pass
Fonti: aiaspiemonte.it, ipsoa.it e interpretazioni Armonia
Queste le principali novità:
- La terza dose diventa obbligatoria per gli operatori per i quali è obbligatoria la vaccinazione;
- Ribadito l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, con l’aggiunta dell’obbligo di sottoporsi al richiamo. Il controllo spetta all’Ordine professionale di appartenenza che ne comunica l’eventuale risultato negativo al datore di lavoro;
- Viene esteso l’obbligo vaccinale a:
a. personale scolastico, compresi i centri per la formazione degli adulti, formazione professionale e tecnica;
b. personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale;
c. personale che, a qualsiasi titolo, svolga servizi all’interno delle strutture sanitarie;
d. personale del dipartimento dell’amministrazione penitenziale, anche minorile. - Il controllo del vaccino dovrebbe avvenire mediante la app Verifica C-19 con modalità non ancora indicate;
- Validità del green pass:
a. Viene inserita la terza dose come elemento del ciclo vaccinale;
b. Il green pass da vaccino dura ora 9 mesi dal termine del ciclo primario (seconda o unica dose) o dalla somministrazione del richiamo; - Estensione dell’obbligo di green pass alle strutture ricettive, ai trasporti pubblici locali;
- Super green pass: per alcune attività in zona arancione e gialla, gli spostamenti e le attività sociali sono permesse solo in caso di green pass da vaccinazione. Sono esclusi dal super green pass i ristoranti degli alberghi che servono i propri ospiti.
Il super green pass, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente a cinema, strutture alberghiere, teatri, palestre, impianti sciistici, bar e ristoranti. La certificazione verde rinforzata verrà rilasciata unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19, mentre il tampone, antigenico e molecolare, sarà depotenziato divenendo efficace solo per recarsi al lavoro.
Il vecchio green pass, che è possibile generare soltanto con un tampone negativo, sarà necessario, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 4, per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale, per soggiornare in albergo e dovrà essere esibito per accedere agli spogliatoi per lo svolgimento di attività sportiva anche all’aperto. Coloro che non hanno alcun pass subiranno, oltre tutte le nuove limitazioni che si applicano a coloro che hanno solo la certificazione verde base (da tampone), non potranno recarsi al lavoro né prendere i mezzi pubblici.
Si amplierà ai maggiori di età, dal 1° dicembre, inoltre, la platea dei soggetti che potranno effettuare la dose di richiamo sino ad oggi limitata, come noto, agli over 40 anni.
Ulteriori provvedimenti dal D.L. 165
- Informativa ai lavoratori: il datore di lavoro deve fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la possibilità, da parte del lavoratore, di fornire copia del proprio green pass;
- Consegna del green pass: viene introdotta la possibilità, da parte del lavoratore, di consegnare copia del proprio green pass al datore di lavoro per essere esonerati dai controlli. Rimane la questione legata ai green pass che vengono ritirati in caso di positività; sarà necessario, comunque, che il datore di lavoro usi verificaC-19 sul QR code archiviato oppure si potrà sostenere l’obbligo da parte del lavoratore, di segnalare la propria positività
- Lavoratori interinali: l’agenzia non è più soggetto obbligato al controllo del green pass ma solo dell’informazione ai lavoratori dell’obbligo di possesso;
- Rinnovo dei contratti di sostituzione: per le aziende con meno di 15 addetti, il contratto di sostituzione per chi non ha il green pass può essere rinnovato più volte fino al 31/12/2021. Fino al termine del contratto di sostituzione, il lavoratore privo di green pass non può rientrare anche se si fosse dotato di certificato verde;
- Green pass scaduto che scade durante l’orario di lavoro: viene inserito il principio, già enunciato da una FAQ della Presidenza del Consiglio, che prevede che, qualora il green pass scada nel corso del turno di lavoro, il lavoratore può continuare a lavorare fino alla fine del suo turno;
- Campagne di informazione sulla vaccinazione: le aziende possono promuovere attività di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione, in collaborazione con il medico competente.

UNA NUOVA DIREZIONE: IL BENESSERE DELL’ORGANIZZAZIONE
Una dimensione non convenzionale per le aziende e le Organizzazioni, ma altrettanto necessaria per chi vuole raggiungere degli obbiettivi in modo omogeneo e condiviso.
Per deformazione professionale noi siamo quelli che vanno a caccia delle non conformità, nel campo della sicurezza. E quando la non conformità si traduce in un infortunio, il nostro lavoro è trovare la causa che ha attivato l’incidente. Era quindi naturale per noi, e per tutti, indicare la macchia d’olio per terra come causa di un infortunio dovuto a “scivolamento a terra”.
Man mano che passava il tempo questa “soluzione” cominciava a diventare stretta e non spiegava bene le cause dell’accaduto. Abbiamo cominciato allora ad allargare lo sguardo, ad alzarci e a vedere la situazione da un punto di vista più alto. E siamo andati a capire il perché la macchia d’olio era li. E perché una delle taniche perdeva. E perché quello dell’ufficio acquisti non si parla con il responsabile di magazzino. E dove nel flusso informativo qualcosa è andato storto, per cercare quale è stata la prima tessera a cadere, che poi ha attivato tutto il domino fino a far cadere l’ultima tessera, che è stato l’infortunio.
Ci siamo trovati a trattare allora l’intera organizzazione, e non più la macchia d’olio.
Vuoi saperne di più e implementare la proposta nella tua realtà? Contattaci e scrivici a emozioni@formazionearmonia.com
Capite bene che queste dinamiche vanno facilmente oltre al safety risk management. Queste dinamiche sono in ogni settore, fase, movimento dell’organizzazione. E sono applicabili al “gruppo aula” se sei un formatore, ai “collaboratori” se sei imprenditore o responsabile del personale.
Avevamo curiosità e bisogno di approfondire questa cosa con l’obiettivo ottimizzare il nostro lavoro nella direzione dell’aumento dell’efficienza e del miglioramento del clima e del benessere degli individui dell’organizzazione.
Allora si è cominciato in ufficio da noi, un paio d’anni fa un percorso. Abbiamo fatto dei weekend e delle giornate dove anche le attività del quotidiano diventavano un esercizio giocoso per farci vedere alcune dinamiche su cui poi lavorare. giochi… Che hanno migliorato il clima e attivato processi sui quali stiamo continuando a lavorare.

SANZIONI, ISPETTORI, SOSPENSIONI: IL NUOVO DECRETO FISCALE
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: novità su ispezioni e controlli, aumento sanzioni, sospensione attività per irregolarità su contratti e regole.
Fonte: pmi.it e interpretazioni Armonia
Il decreto fiscale n.146 del 21/10/21, già in vigore, contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il D.Lgs. 81/2008. Le principali novità:
– aumento dell’organico del personale ispettivo con l’assunzione di 1.024 unità;
– sospensione immediata dell’attività imprenditoriale con il 10% dei lavoratori in nero;
– nuove sanzioni per mancata formazione o elaborazione della valutazione dei rischi.
Registrato il 18/10/21 durante l’evento Armonia “Safety Risk Management” con Andrea Rotella.
LE NUOVE SANZIONI AGGIUNTIVE. Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari, più ulteriori importi previsti per specifiche violazioni. Riportiamo di seguito la tabella che riassume gli importi delle sanzioni previste per specifiche violazioni alle norme sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche. Il decreto fiscale recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Gli obiettivi delle nuove norme per le ispezioni sul lavoro sono principalmente di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero andando ad incentivare e semplificare:
- l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.
AUMENTO DEGLI ISPETTORI. Con riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato previsto:
- l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
- un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
- il coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.
Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno:
- aumento dell’organico con l’assunzione di 1.024 unità;
- investimento in tecnologie per 3,7 milioni di euro nel 2022/2023;
- aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
ISPEZIONI SUL LAVORO. Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che da ora in poi scatterà in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero” o irregolare presente sul lavoro.
Per l’adozione del provvedimento non sarà più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno pertanto subito operative a fronte di gravi violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di reiterazione degli illeciti.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito:
- con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Per riprendere l’attività d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma:
- rispettando le altre condizioni;
- versando subito il 20% della somma aggiuntiva dovuta;
- versando l’importo residuo, con una maggiorazione del 5% entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL GREEN PASS IN AZIENDA
Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche e l’incarico con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.