Vulnerabilità sismica nelle scuole
Il Decreto-legge “Milleproroghe 2022” (Legge n.14 del 24 febbraio 2023) ha prorogato ulteriormente i termini per la verifica di vulnerabilità sismica delle scuole.
La norma in esame interviene quindi sull’art. 20 comma 5 del DL 248/2007, che stabilisce che le verifiche tecniche
(verifica vulnerabilità sismica) di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n.3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti
dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2023 (in precedenza al
31 dicembre 2022) e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2
Cosa sono le zone sismiche?
L’Italia è una regione altamente sismica. Ad eccezione della Sardegna, di parte della Puglia, di parte della Val Padana e delle Alpi centro- occidentali, dove il rischio sismico è basso, l’intero territorio nazionale è soggetto a fenomeni medio-alti di sismicità.
Per individuare il rischio sismico delle diverse aree si effettua la zonazione del rischio sismico.
Principalmente, tramite la zonizzazione vengono determinati i parametri per la progettazione degli interventi strutturali e sismici.
Vademecum della Formazione obbligatoria
Formazione sicurezza sul lavoro: è sempre obbligatoria?
La risposta è: sì, se l’azienda ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08.
Partiamo dal presupposto che i corsi sulla sicurezza sono tutti obbligatori; molti di questi si rivolgono a tutte le aziende, altri che dipendono dal tipo di attività aziendale e dalla mansione svolta dal lavoratore.
R.S.P.P. Datore di Lavoro, formazione dei lavoratori, primo soccorso, antincendio, preposto, R.L.S. sono i corsi che ogni azienda, di base, deve avere.
Formazione su vari tipi di attrezzature, addestramenti, addetti al settore alimentare, invece, sono quelli “specifici” che andranno a svolgersi solo se e quando necessarie (anche qui, in base all’attività e al tipo di mansione svolta).
Quante ore si devono svolgere e che scadenza hanno i corsi?
Il numero di ore da svolgere dipende dal tipo di formazione e dal livello di rischio calcolato per una specifica azienda. Anche scadenza e aggiornamento sono diversi per ogni tipo di corso.
Ad esempio, ci sono due tipologie di corso primo soccorso, uno da 12 e uno da 16 ore. entrambi hanno scadenza triennale, ma l’aggiornamento sarà poi rispettivamente di 4 e di 6 ore.
Il corso antincendio si divide in 3 categorie di rischio (da 4, 8 o 16 ore), e ogni cinque anni deve essere aggiornato con un monte ore rispettivamente di 2, 5 o 8 ore.
La valutazione del livello di rischio deve essere effettuata con attenzione, per questo è sempre meglio rivolgersi ad un consulente esperto in sicurezza sul lavoro.
Formazione specifica dei lavoratori: in cosa consiste e perché è diversa per ognuno?
Il corso di formazione specifica dei lavoratori, come previsto dall’Accordo Stato Regioni, dipende dal tipo di mansione e/o dall’attività stessa dell’azienda, e dal livello di rischio della stessa.
Gli argomenti che verranno affrontati, quindi, devono poter includere i rischi e i pericoli che i lavoratori potrebbero incontrare nello svolgimento delle proprie mansioni.
Chi non è obbligato a frequentare i corsi in materia di sicurezza?
Tutto ciò che riguarda formazione e documentazione inerente la sicurezza sul lavoro scatta nel momento in cui si ha un lavoratore o equiparato (con qualsiasi tipologia contrattuale).
Gli artigiani e i lavoratori autonomi sono regolamentati dall’articolo 21 del D.Lgs. 81/08. Non sussiste l’obbligo esplicito di formazione base ma le situazioni e gli scenari dovranno essere valutati caso per caso. Per esempio, se più lavoratori autonomi lavorano in insieme in un unico appalto potrebbe configurarsi lo scenario di “azienda di fatto” e… si riaffaccia il testo unico.
Dopo la riforma dello sport, particolare attenzione c’è anche per le associazioni sportive, prima escluse dal campo di applicazione, ora obbligate. Vedi l’approfondimento qui per saperne di più.
CCNL EDILIZIA e D.Lgs. 81 – Regole per l’aggiornamento della formazione lavoratori
Ogni quanti anni deve essere aggiornata la formazione lavoratori?
In base all’accordo Stato Regioni di riferimento, la formazione dei lavoratori ex art. 37 D.Lgs. 81/08 ha scadenza quinquennale. Regole diverse invece per i lavoratori del settore edilizia: il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni tre anni.
Con l’applicazione del nuovo CCNL dell’edilizia, sottoscritto dalle Parti Sociali il 3 marzo 2022, è stata definita una diversa periodicità di aggiornamento della formazione per i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
Quando entrano in vigore le nuove regole per la formazione sicurezza per il CCNL edilizia?
Il CCNL stabilisce all’allegato 2 “Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuato ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato Accordo Stato Regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.
La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore del contratto. Scopri qui le prossime date disponibili per l’aggiornamento dei lavoratori per il settore edilizia e mansioni a rischio alto.
In sintesi cosa dice il nuovo CCNL edilizia?
Pertanto:
- per i lavoratori, operai o impiegati, che hanno aggiornato la formazione base dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL (1° marzo 2022) la scadenza del nuovo aggiornamento è già prevista su base triennale;
- per i lavoratori, operai o impiegati, che, invece, hanno aggiornato la formazione base in un momento anteriore al 1° marzo 2022, la scadenza dell’aggiornamento resta quella originariamente prevista, ossia quinquennale. In questo caso, sarà il secondo aggiornamento che dovrà essere calendarizzato su base triennale.
Si ricorda che la nuova norma contrattuale non riguarda la formazione dei dirigenti o dei preposti stabilita dall’accordo Stato Regioni del 2011 (attualmente in vigore nelle more dell’adozione di un nuovo accordo previsto all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Lavori in quota: definizione, normativa e formazione
Guida Completa ai Lavori in Quota: Formazione, Normativa e Sicurezza sul Lavoro.
Secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/08 sono considerati lavori in quota tutte le operazioni professionali che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Andiamo a scoprire di più.
I lavori in quota rappresentano una delle attività lavorative che implicano specifici rischi e obblighi, tanto per i lavoratori quanto per i datori di lavoro. In questo dettagliato articolo, affrontiamo con precisione e attenzione vari aspetti chiave di questa tematica, considerando normative, formazione e dispositivi di protezione individuale (DPI).
1. Quali sono i Lavori in Quota? Cosa dice la legge.
I lavori in quota vengono descritti da una definizione precisa e articolata all’interno dell’articolo 107 del Decreto Legislativo 81/08. Con “lavori in quota” si indicano tutte quelle attività lavorative svolte a un’altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile, che espongono quindi il lavoratore a un potenziale rischio di caduta.
Tra le varie operazioni considerate lavori in quota, sono presenti:
- Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- Attività su coperture e ponteggi;
- Lavori di demolizione e rinnovamento;
- Interventi su pareti rocciose e molto altro.
Inoltre, sono considerati lavori in quota anche tutte le operazioni di scavo che raggiungono profondità superiori a 2 metri, che espongono ugualmente l’operatore ad un rischio di caduta.
2. Formazione sulla Sicurezza per Lavori in Quota: un Passaggio fondamentale.
Essere formati sul da farsi durante le operazioni in quota è uno step fondamentale per garantire la sicurezza dell’operaio durante tutte le fasi di un progetto in quota. Ma quando è obbligatorio il corso per lavori in quota? Secondo la legge, la formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori che svolgono attività in quota e per coloro che si occupano della gestione della sicurezza nei cantieri. Questo perché le competenze relative alle tecniche di sicurezza e all’utilizzo dei DPI specifici per i lavori in quota sono essenziali per prevenire infortuni e garantire un ambiente di lavoro sicuro. La formazione, per essere considerata valida, deve coprire:
- Rischi relativi ai lavori in quota;
- Uso corretto dei DPI per i lavori in quota;
- Misure di prevenzione e protezione;
- Utilizzo delle attrezzature specifiche per l’attività svolta.
È pertanto indispensabile che il datore di lavoro assicuri che i propri dipendenti abbiano accesso a un corso di formazione adeguato, per garantirne la sicurezza e per ottemperare agli obblighi legali. Abbiamo pensato esattamente a queste esigenze progettando il nostro corso di sicurezza per Lavori in Quota e DPI di terza categoria.
3. Lavori in Quota: Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per lo svolgimento dei lavori in quota ai sensi dell’art 111 del D.Lgs. 81/08?
Approfondiamo ora gli obblighi del datore di lavoro riguardo ai lavori in quota, concentrandoci specificamente sull’articolo 111 del D.Lgs. 81/08, che descrive gli obblighi durante i lavori in quota e la normativa vigente in queste circostanze. Il datore di lavoro deve:
- Valutare con attenzione i rischi: Un’analisi approfondita è necessaria per comprendere pienamente i potenziali pericoli legati ai lavori in quota e per implementare misure di prevenzione adeguate.
- Scegliere attrezzature idonee: Scegliendo attrezzature conformi e adeguate alla natura del lavoro, il datore di lavoro contribuisce significativamente a minimizzare i rischi.
- Prioritizzare la protezione collettiva: Le misure di protezione collettiva devono essere privilegiate rispetto a quelle individuali, sempre nel pieno rispetto della normativa.
- Assicurare la formazione dei lavoratori: Come abbiamo già accennato, la formazione è vitale e dovrebbe abbracciare non solo le pratiche sicure ma anche la gestione emergenziale.
Un elemento che spesso sorge quando si parla di lavori in quota è la precisione dell’altezza minima: è proprio la quota di 2 metri: è fondamentale essere consapevoli che qualsiasi attività svolta al di sopra di questa altezza richiede misure specifiche di sicurezza e formazione adeguata, anche se solamente di pochi centrimetri.
Il corretto uso dei DPI specifici per i lavori in quota, quali imbracature, linee vita, connettori e assorbitori di energia, rappresenta un ulteriore strato di sicurezza indispensabile per proteggere i lavoratori. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i DPI siano non solo presenti e utilizzati correttamente, ma anche che il lavoratore sia adeguatamente formato al loro utilizzo.
Nel complesso, garantire sicurezza e conformità nelle attività di lavori in quota richiede un approccio multidimensionale da parte dei datori di lavoro. Coinvolgendo competenze legali, tecniche e formative, è possibile creare un ambiente di lavoro sicuro e conforme che protegge il benessere dei lavoratori e tutela l’azienda da possibili responsabilità legali.
Ricorda sempre: la sicurezza non è mai troppa quando si tratta di lavori in quota, dove ogni dettaglio conta e può fare la differenza.
Se sei un Datore di Lavoro e vuoi formare i tuoi operai e dipendenti al corretto svolgimento delle operazioni in quota, vieni a provare i nostri corsi di formazione.
Preposti: definizione e mansioni del ruolo
Guida ai Preposti alla Sicurezza: Chi Sono e Quali Sono le Loro Responsabilità
Secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08 è la persona che…sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive…controllandone la corretta esecuzione. Scopriamo nel dettaglio chi sono i preposti alla sicurezza.
La sicurezza sul luogo di lavoro è una componente essenziale per ogni azienda, e i preposti alla sicurezza sono coloro che detengono una parte significativa di questa responsabilità. Ma chi sono esattamente, e quali sono le loro funzioni principali? In attesa delle nuove date dei nostri corsi dedicati alla formazione dei preposti alla sicurezza, vogliamo spiegarti, in questa guida, chi sono i preposti, vedendo la definizione corretta e osservando una panoramica delle loro mansioni. Il tutto, rispondendo alle 7 domande che ci vengono chieste più frequentemente.
1. Chi sono i lavoratori preposti alla sicurezza?
I preposti del datore di lavoro per la sicurezza, il cui sinonimo potrebbe essere supervisori o responsabili della sicurezza, sono individui designati all’interno di un’organizzazione con l’incarico specifico di assicurare che le pratiche di sicurezza siano rispettate e implementate correttamente. Sono coloro che possiedono una formazione approfondita in materia di sicurezza sul lavoro e sono pronti a identificare e risolvere potenziali rischi.
La definizione corretta, secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/2008, indica il preposto come la persona che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
2. Quando si diventa preposto alla sicurezza?
Essere nominati preposti del datore di lavoro per la sicurezza richiede non solo una formazione specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, ma spesso anche anni di esperienza pratica. Molte organizzazioni richiedono certificazioni specifiche o corsi di formazione specializzati per assicurarsi che il preposto abbia le competenze e la conoscenza necessarie per il ruolo.
3. Che potere ha un preposto alla sicurezza?
I preposti alla sicurezza detengono l’autorità di supervisionare, valutare e, se necessario, intervenire in questioni relative alla sicurezza in azienda. Possono avere il mandato di instaurare protocolli di sicurezza, in-formare e addestrare i dipendenti e assicurarsi che le norme di sicurezza siano sempre rispettate.
4. Cosa rischia il preposto alla sicurezza?
Avere la responsabilità della sicurezza significa anche affrontare potenziali conseguenze in caso di mancanza o inadempimento. Queste possono variare da sanzioni disciplinari interne a possibili procedimenti legali o sanzioni da parte di enti di regolamentazione.
5. Chi sceglie il preposto alla sicurezza?
Abbiamo dedicato un’intero articolo all’individuazione del preposto. Questo il link per l’approfondimento.
6. Quando risponde il preposto alla sicurezza?
Il preposto alla sicurezza è sempre responsabile delle azioni e delle decisioni prese nel contesto delle sue mansioni. In caso di incidenti o non conformità alle norme di sicurezza, deve rendere conto delle circostanze, identificare le cause sottostanti e intervenire con misure correttive. Sarà anche il punto di riferimento per eventuali ispezioni o indagini da parte di enti esterni.
Conclusioni
Il Ruolo dei preposti alla sicurezza è vitale per mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Con una formazione adeguata e un approccio proattivo, possono fare la differenza nel prevenire incidenti e garantire il benessere di tutti i dipendenti.
Se sei un Preposto alla Sicurezza e vuoi tenerti aggiornato rimanendo un vero esperto nel settore, vieni a provare i nostri corsi di formazione in aula sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
Gestione delle manifestazioni pubbliche
Come gestire la sicurezza durante concerti, sagre, sfilate di moda, gare sportive
Sono veramente numerose le manifestazioni che si svolgono all’aperto, su aree pubbliche (vie, piazze, spiagge, ecc.), quali: concerti; sagre; sfilate di moda; gare sportive, ecc.
Si tratta di iniziative o manifestazioni che si possono definire, a seconda dei casi o modalità di svolgimento, come dei pubblici spettacoli o dei pubblici intrattenimenti.
Organizzare uno spettacolo od un trattenimento pubblico significa, in buona sostanza, organizzare ed offrire al pubblico un’occasione di divertimento e svago, a pagamento o gratuitamente.
Per organizzare una manifestazione pubblica, un evento, un concerto, è necessario affrontare numerose difficoltà burocratiche e pratiche. Innanzitutto, è necessario interfacciarsi con il Comune ove si vuole organizzare l’evento.
L’accesso al Comune è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP); quindi, tutta la documentazione dovrà essere presentata, telematicamente, a questo ufficio.
I documenti da considerare per la gestione delle manifestazioni pubbliche: Suap, Safety e security e non solo
Da giugno 2017, l’organizzatore dell’evento deve confrontarsi anche con la Circolare Gabrielli, in materia di Safety e Security: per cui, sarà necessario presentare al SUAP anche il piano di emergenza della manifestazione nel quale dovranno essere indicati, in particolare:
- la tipologia dell’evento;
- le caratteristiche della location;
- la capienza massima del luogo ove si terrà la manifestazione e il numero di partecipanti previsto;
- l’individuazione delle vie di fuga, a norma del decreto Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, che dovranno essere chiaramente segnalate con appositi cartelli;
- le dotazioni di personale e di attrezzature e mezzi per il rischio incendio e per l’assistenza sanitaria;
- le modalità di sbarramento degli accessi e delle uscite.
Al fine di determinare una valutazione reale, viene in ausilio il c.d. algoritmo di Maurer: ormai tutti i Comuni sono dotati di questa modulistica che verrà consegnata all’organizzatore dell’evento per la sua compilazione e restituzione al SUAP. L’algoritmo di Maurer nasce come metodo sviluppato per la valutazione dei rischi in grandi eventi: detto algoritmo è in grado di determinare, anche se in maniera empirica, il potenziale pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri che possono influenzare l’inclinazione al rischio) e l’eventuale dimensione del dispositivo di soccorso necessario.
Per l’organizzazione di un evento pubblico è necessario, inoltre, tenere in considerazione la normativa sull’impatto acustico, di cui alla legge n. 447/95, D.P.R. n. 227/2011, e D.P.R. n. 59/2013.
Raccolta, in tal modo, tutta la documentazione necessaria, consegnata al SUAP, e definito, così, l’aspetto burocratico per l’organizzazione della manifestazione, non resta che iniziare a organizzare, da un punto di vista pratico, la manifestazione: montare il palco e le attrezzature necessarie, nel rispetto del decreto interministeriale 22 luglio 2014, delimitare l’area interessata, individuare le vie di fuga e posizionare l’apposita segnaletica, attivare il personale sanitario e antincendio, attivare il personale necessario per la gestione della sicurezza all’interno della manifestazione.
Armonia è abilitata dalla Camera di Commercio per l’invio al Suap della documentazione necessaria!
Contattaci per un preventivo, verificare i requisiti e compilare con la tua collaborazione le pratiche necessarie all’avvio della tua manifestazione!
Veronica: Cell. 371 4991369 │tecnico@formazionearmonia.com
Defibrillatore: le istruzioni operative in attesa dei mezzi di soccorso
Il decreto del 18/05/23 fornisce le istruzioni da seguire per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l’uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE).
ISTRUZIONI PRE-ARRIVO IN CASO DI ARRESTO CARDIACO IMPROVVISO
In caso di chiamata alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118», l’operatore dovra’ effettuare da remoto le seguenti valutazioni:
1. Valutazione dello stato di coscienza. Al fine di valutare lo stato di coscienza, l’operatore dovrà fornire le seguenti istruzioni:
▪ Metti il telefono in vivavoce.
▪ Mentre stai scuotendo le spalle, chiamalo ad alta voce.
▪ Ti risponde?
1.1 Esito della valutazione: risponde → il soggetto è cosciente.
1.2 Esito della valutazione: non risponde → il soggetto è incosciente.
2. Valutazione dell’attivita’ respiratoria. Successivamente, si procede alla valutazione dell’attività respiratoria. L’operatore dovrà fornire le seguenti istruzioni:
▪ Guarda il torace.
▪ Si alza e si abbassa?
▪ Ti sembra che respiri?
Se viene riferito che il soggetto “respira”, l’operatore dovrà chiedere: “ti sembra che respiri normalmente?”.
Nel caso in cui l’esito della valutazione sia “non risponde e non respira/non respira normalmente” → e’ in arresto cardiaco. In questo caso si procede con il punto 3.
3. Istruzioni per la rianimazione cardiopolmonare. L’operatore deve proporre di iniziare la Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) con sole compressioni toraciche, dando le seguenti istruzioni in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati:
▪ Distendilo per terra dritto, con la testa all’indietro.
▪ Se sei solo, fatti aiutare da qualcuno (anche da passanti o vicini di casa, se possibile) e, se il soggetto è in arresto cardiaco, chiedi a chi ti sta aiutando di andare a prendere il DAE più vicino.
▪ Metti le mani una sull’altra dritte al centro del torace.
▪ Inizia a comprimere verso il basso, rilasciando il torace dopo ogni compressione.
▪ Premi forte e velocemente (l’operatore deve indicare la cadenza)
▪ Non interrompere le compressioni fino all’arrivo dei soccorsi.
▪ Ogni due minuti (se non sei solo) fatti sostituire.
4. Uso del defibrillatore semiautomatico o automatico. All’arrivo del DAE, l’operatore della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» deve dare le seguenti istruzioni alla persona che lo ha portato:
▪ Apri o accendi il DAE.
▪ Collega le piastre agli elettrodi, qualora siano scollegate, e posizionale sul torace del soggetto in arresto cardiaco come indicato nel disegno sulle piastre, accertandoti che le stesse aderiscano adeguatamente alla cute.
▪ Segui pedissequamente le istruzioni del DAE, facendo allontanare i presenti dal soggetto in arresto cardiaco.
▪ Iniziato il massaggio cardiaco, ogni due minuti ricordati di sostituire la persona che sta effettuando la manovra RCP:
• Metti le mani una sull’altra dritte al centro del torace.
• Inizia a comprimere verso il basso, rilasciando il torace dopo ogni compressione.
• Premi forte e velocemente (l’operatore deve dare la cadenza)
• Non interrompere le compressioni fino all’arrivo dei soccorsi.
• Ogni due minuti fatti sostituire.
I prossimi corsi defibrillatore DAE in programma
Perchè dotarsi di un defibrillatore e formare i propri addetti
In Italia l’arresto cardiaco colpisce oltre 60.000 persone ogni anno. Nelle fasce di età più avanzata circa l’80% di questi decessi è dovuto a cardiopatia ischemica, mentre nei giovani la causa principale di arresto cardiaco è rappresentata da cardiomiopatie aritmiche, canalopatie cardiache o cardiopatie congenite non diagnosticate.
L’arresto cardiaco è una condizione in cui la sopravvivenza della vittima è tempo dipendente: in pochi minuti, i danni dovuti all’interruzione della circolazione diventano irreversibili se non vengono praticate manovre in grado di guadagnare tempo. E’ necessario pertanto che queste manovre inizino il prima possibile: l’unico modo per ottenere questo risultato è che vengano iniziate da parte di chiunque si trovi vicino alla vittima. Pertanto, è necessario mettere in grado i potenziali soccorritori di comprendere quanto sta accadendo e iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare già prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso professionale.
La probabilità di sopravvivenza dopo un arresto cardiaco può essere notevolmente aumentata se viene fornita un’immediata rianimazione cardiopolmonare (RCP) e viene utilizzato un defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE).
SCONTI INAIL 2024: pubblicato il nuovo modello OT23
Pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2024
Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel modelli del precedente biennio con alcune variazioni resesi necessarie per (clicca qui per scaricare le istruzioni operative):
• intervenute modifiche delle disposizioni legislative;
• migliorare la comprensione del testo;
• aggiornare la documentazione probante ai fini dell’attestazione del corretto adempimento degli interventi da parte delle aziende, utile anche nel contesto della verifica tecnica da parte dell’Istituto.
Compilazione on line entro il 29 febbraio 2024
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve compilare il “Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione“, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Contatta il tuo consulente per capire quale è la soluzione migliore per la tua realtà:
Marco: +393349671275
Marco: +393349671275
Il nostro suggerimento e la nostra proposta per attivare un percorso di miglioramento aziendale, utile anche per l'OT23
Partendo dal presupposto che per attivare lo sgravio INAIL è necessario che gli adempimenti base relativi al D.Lgs. 81/08 siano soddisfatti, le nostre proposte sono indirizzate a tutte quelle aziende che abbiano un vero interesse a offrire ai propri lavoratori un contesto lavorativo che punti alla loro tutela e benessere.
Un suggerimento, trasversale e quindi utile per ogni tipologia di azienda, è quello di lavorare a livello organizzativo, e quindi di attivare uno strumento utile a migliorare l’azienda dal punto di vista gestionale: il sistema di gestione.
Se non c’è un interesse o bisogno di essere certificati il sistema può anche essere uno strumento interno, senza necessità di terze parti. Se utilizzato e personalizzato sui bisogni quotidiani e pratici può davvero aiutare e facilitare l’operatività e i flussi informativi.
Quindi, il nostro suggerimento per quest’anno? Puntare su: “l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale“
Danni da calore: rischio stress termico
L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico
I settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, e le altre attività che richiedono intenso sforzo fisico anche abbinato all’utilizzo di DPI.
Un altro elemento chiave è la sottovalutazione del rischio, spesso percepito minore di quello reale, talvolta aggravato da un’eccessiva responsabilizzazione al dovere e/o motivazione, come tipicamente avviene nel caso delle esposizioni in edilizia, agricoltura, o nel caso degli operatori dell’emergenza, come sanitari, vigili del fuoco, pubblica sicurezza etc.
Gli orari di lavoro a maggior rischio di stress termico sono 14:00 - 17:00. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.
Lo stress termico rappresenta un rischio sia per i lavoratori al chiuso sia per quelli all’aperto, in tutti i settori. La sua gravità dipende dall’ubicazione del luogo di lavoro, ma anche dalle caratteristiche di ogni singolo lavoratore quali l’età, la salute, lo status socioeconomico e persino il genere. Tutto questi aspetti devono essere presi in considerazione nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore.
L’obiettivo da porsi è la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, il cui sistema di termoregolazione può essere sollecitato in maniera significativa nel tentativo di mantenere la temperatura centrale nei limiti fisiologici. Sarà necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti sensibili, caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica, come avviene ad esempio:
– Donne in gravidanza (il caldo può essere causa di disidratazione, con la perdita, attraverso la sudorazione, di liquidi e sali minerali, preziosi per l’equilibrio materno-fetale.
– Minori (vedi Legge n° 977 del 17 ottobre 1967 e successive).
– Persone con malattie croniche.
– Persone ipertese e cardiopatiche.
– Persone con diabete.
– Persone con insufficienza renale e/o dializzate.
– Persone affette da disturbi psichici.
– Persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci.
Obbligo della valutazione del rischio stress termico e individuazione delle misure di miglioramento.
Anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.
Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).
Approfondimenti:
- Circolare Ispettorato Nazionale del lavoro sulla “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”
- Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle principali disabilità termiche e delle disabilità primarie associate (tratta da ISO 28803:2012)
La riforma dello sport e le ripercussioni in materia sicurezza sul lavoro
La riforma dello sport attiva dal 1 luglio 2023 e le ripercussioni in materia sicurezza sul lavoro. Gli obblighi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro per le associazioni sportive.