CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Dettagli del corso
Il D.Lgs n. 81/2008 ci dice che il lavoratore è chiunque “svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari” e, all’articolo 37 ci fa sapere che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tutti i lavoratori una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Accordo Stato-Regioni del 2016 e smi forniscono, tra le altre cose, indicazioni sul monte ore della formazione minima, sugli argomenti e sulla periodicità degli aggiornamenti.
Quante ore di formazione deve fare il lavoratore
La formazione dei lavoratori è composta da un modulo “generale” di 4 ore e da un modulo “specifico” (cioè la parte di formazione legata ai rischi specifici del settore in cui il lavoratore è impiegato) la cui durata dipende dal livello di rischio della mansione.
La parte generale e la parte specifica del rischio basso possono essere erogate anche in modalità e-learning. Per scoprire quali sono le modalità che Armonia può offrirti consulta il catalogo dei corsi.
La durata dei corsi per la parte specifica varia in base al settore di rischio aziendale e della mansione. L’aggiornamento è quinquennale! Contattaci per valutare il livello di rischio dei tuoi lavoratori:
CORSO | COMPLETO | AGGIORNAMENTO |
SETTORI RISCHIO BASSO | 4+4 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO MEDIO | 4+8 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO ALTO | 4+12 ore | 6 ore |
I lavoratori designati, dopo aver frequentato un corso di formazione, la cui durata varia in base al livello di rischio aziendale, devono ricevere la nomina e frequentare, nel quinquennio, corsi di aggiornamento.
CORSO | COMPLETO | AGGIORNAMENTO |
SETTORI RISCHIO BASSO | 4+4 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO MEDIO | 4+8 ore | 6 ore |
SETTORI RISCHIO ALTO | 4+12 ore | 6 ore |
A chi è rivolta la formazione dei lavoratori
La formazione dei lavoratori è obbligatoria per chiunque eserciti un’attività al di fuori dell’ambito domestico o familiare: insomma anche se avete un piccolo ufficio con una sola dipendente, sarà necessario procedere alla sua formazione entro al massimo 60 giorni dalla stipula del contratto (non pensate che questa parentesi di tempo possa essere un escamotage per i contratti brevi…).
Inoltre la formazione dei lavoratori deve essere aggiornata qualora vengano inseriti in azienda nuovi macchinari oppure venga effettuato un cambio mansione.
Che validità ha l'attestato per la formazione dei lavoratori
Per quanto riguarda la formazione generale, questo è un credito permanente: l’attestato non decade e il corso non deve essere ripetuto.
Relativamente alla parte specifica, l’attestato ha una validità di 5 anni entro i quali si dovrà procedere ad un corso di aggiornamento di 6 ore indipendentemente dal livello di rischio. L’attestato del lavoratore è personale e deve avere dei contenuti minimi.
Come funziona la formazione per i lavoratori stranieri
Anche i lavoratori stranieri devono essere adeguatamente formati e, affinché si possa essere certi che comprendano ciò che viene loro comunicato e la formazione risulti quindi valida. Armonia provvede a:
- far svolgere un test preliminare di comprensione e produzione della lingua italiana (viene in genere fornito dal docente prima dell’inizio del corso);
- qualora il livello linguistico sia insufficiente, propone la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.
La questione “presenza di lavoratori stranieri” è molto delicata e deve essere approfondita: come è naturale comprendere è fondamentale che il lavoratore abbia coscienza e conoscenza del contenuto del corso. Armonia propone anche dei corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. Contattateci per ulteriori informazioni.
Sanzioni e curiosità
Se, durante un controllo, si riscontra la mancata formazione di uno o più lavoratori entro i termini previsti dalla legge, è prevista la reclusione da 2 a 4 mesi oppure un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.
Il “Decreto fiscale” (D.L. 146/21) introduce il provvedimento di sospensione dell’attività (del lavoratore) in caso di mancata formazione e addestramento. Oltre alla sanzione amministrativa, in caso di sospensione il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento, esibendo la documentazione attestante.