
Chi è l’R.L.S.?
L’ R.L.S. è una persona (possono essere più persone, a seconda della realtà aziendale) che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008). Si parla di diritto di elezione. Questo vuol dire che ci saranno uno o più candidati e i lavoratori votano il loro rappresentante.
Quali sono i compiti dell’RLS?
L’RLS è la figura che, tra i soggetti dell’organigramma della salute e sicurezza in azienda, può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
-sorveglia la qualità e igiene dell’ambiente di lavoro;
-partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
-agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
Chi elegge e quanti RLS possono essere eletti in azienda?
L’RLS può venire eletto in tutte le aziende o unità produttive tramite elezione.
L’art. 47, comma 7, D.lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti, ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS (che può essere diverso a seconda di contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti):
– Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
– Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
– Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS
In azienda nessun lavoratore vuole ricoprire il ruolo di RLS?
L’azienda ha in questo caso l’obbligo di procedere con l’individuazione di un rappresentante territoriale. Questo passaggio dovrà essere formalizzato attraverso un verbale di riunione in cui si formalizza la mancata nomina e successiva designazione di un rappresentante territoriale individuato tra organismi paritetici o enti bilaterali di appartenenza.
La formazione RLS: che modalità sono ammesse?
L’RLS, una volta eletto, deve seguire un corso di formazione dalla durata di 32 ore su materie inerenti alla sua attività.
La formazione RLS può avvenire in modalità aula o videoconferenza o, con limitazioni dettate del CCNL di appartenenza, in e-learning.
Ad oggi la formazione in e-learning del RLS è ammessa per (fonte: https://ottantunozerotto.wordpress.com):
- CCNL per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili, società di servizi integrati alla proprietà immobiliare – SACI
- CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming hall – ANPIT
- CCNL per i dipendenti delle case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari – ANPIT
- CCNL per i dipendenti da aziende del settore commercio – ANPIT
- CCNL per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI (solo per aziende a rischio basso)
- CCNL Intersettoriale: commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo – CIFA
- CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming hall – ANPIT
- CCNL per i dipendenti dei servizi ausiliari alla collettività, alle aziende ed alle persone – ANPIT
- CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e/o delle piccole imprese industriali tradizionali di pulizia e/o di servizi integrati – multiservizi – global service – CNAI
- CCNL per i dipendenti da cooperative, consorzi e società consortili esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – Sistema cooperativo
- CCNL per i dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione – ANPIT
- CCNL per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato – ANPIT
- CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti attività nel settore terziario e servizi – CNAI
- CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi – Sistema Impresa (solo RLST)
- CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi – ANPIT